106 Views

tributiIl regime forfettario

Il Tributarista risponde…

Rubrica di informazione giuridica, amministrativa, contabile e fiscale rivolta a cittadini e imprese

Direttore Scientifico: Dott. Ivan Giordano – Presidente Sede Provinciale LAPET di Milano

Info e contatti: Tel. 02.67.07.18.77 – e-mail lapetmilano@ivangiordano.it

DOMANDE E RISPOSTE

a cura di Luca Bertulini – Tributarista LAPET Milano

Fra le tipologie “agevolate” con cui esercitare la propria attività di lavoro autonomo ho letto su alcuni quotidiani e periodici economici dell’esistenza del “regime forfettario”, che dal 2015 sarà interessato da importanti novità. Siccome intendo avviare un’attività professionale in forma autonoma ma non ho certezze su come possa svilupparsi, vorrei disporre di ulteriori informazioni su tale regime agevolato.

Quali sono i requisiti di accesso al “regime forfettario” per i liberi professionisti?

Fra i requisiti di accesso al “regime forfettario” è opportuno considerare i seguenti limiti:

VOLUME D’AFFARI: il limite massimo dei ricavi o dei compensi per i liberi professionisti  è di €.15.000,00

VALORE BENI STRUMENTALI: il limite massimo del valore di beni mobili strumentali è di €.20.000,00, comprendendo ai fini del calcolo di tale soglia il valore di beni in leasing, locazione, noleggio e comodato.

RAPPORTO CON GLI ALTRI REDDITI: il limite massimo di redditi in capo al contribuente derivanti da lavoro dipendente o di pensione è pari al reddito d’impresa / libera professione conseguito nel medesimo anno nell’attività, salvo il totale dei redditi non superi la soglia di €.20.000,00.

CHECK DEI REQUISITI: è obbligatorio verificare alla fine di ogni anno che siano rispettate tutte le condizioni che consentono la permanenza nel regime.

STORNO “RETROATTIVO” DELL’IVA A CREDITO SU RIMANENZE E BENI STRUMENTALI: per far sì che gli effetti del “regime forfettario” abbiano inizio già nel 2015, le rimanenze finali al 31 dicembre dell’anno precedente devono essere rettificate ai fini IVA stornando e quindi “restituendo” all’erario l’IVA a suo tempo detratta, con un versamento in un’unica soluzione unitamente al saldo IVA della dichiarazione annuale. Analoga procedura deve effettuarsi per i beni ammortizzabili. In questo caso la rettifica IVA va eseguita se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione (esclusi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento). L’IVA da restituire in questo caso sarà pari a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al quinquennio.

Dal punto di vista previdenziale, esistono particolarità in capo al “regime forfettario”?

I contributi previdenziali sono “oneri deducibili” dalla base imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva sui redditi.

Sono previste riduzioni dei contributi artigiani / commercianti che generano un maggior onere fiscale quale effetto della minore deduzione contributiva, riducendo così il risparmio previdenziale effettivo.

Per il regime contributivo agevolato gli esercenti attività d’impresa devono presentare dichiarazione relativa entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Quali sono i principali aspetti che caratterizzano il “regime forfettario”?

Per i “regimi forfettari” il 2015 è un anno di importanti novità. A seguire alcune delle principali caratteristiche che riguardano tale regime, divise per punti:

IVA: la detrazione dell’IVA sugli acquisti non sarà più consentita, conseguentemente, nonostante siano “operatori IVA” e quindi tecnicamente “intermediari dell’imposta” per l’amministrazione finanziaria son considerati alla stregua di consumatori finali, con conseguente mancato addebito per rivalsa e perdita del credito IVA sugli acquisti.

Redditometro: ai contribuenti rientranti nel “regime forfettario” sarà riservata una “corsia preferenziale” nell’ambito delle verifiche con il sistema “redditometro”.

Accertamenti fiscali: a seguito di accertamenti fiscali legati alla verifica dei requisiti propedeutici al “regime forfettario” si può verificare la fuoriuscita  dallo stesso con ogni effetto sanzionatorio  derivante, anche per gli anni successivi al quello oggetto di accertamento nei quali il contribuente ha continuato a operare come “forfettario”.

Dichiarazione dei redditi: i contribuenti rientranti nel “regime forfettario” sono soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi tramite Modello Unico.

Oneri deducibili: non si ha diritto a oneri deducibili salvo i contributi previdenziali versati.

Detrazioni d’imposta: non si ha diritto a detrazioni d’imposta specifiche, restando valide quelle previste anche per gli altri regimi fiscali quali, ad esempio, per familiari a carico e le detrazioni per la lavoro autonomo.

Fatturazione: su ogni fattura di importo finale superiore ad €.77,47, bisogna apporre imposta di bollo di €.2,00.

Da quando si può rientrare nel “regime forfettario”?

Esistendone i requisiti, il regime e’ già attivabile. Tale scelta vincolerà il contribuente per tre esercizi.

Sono previsti ulteriori novità in capo al “regime forfettario”?

Certamente, il “regime forfettario” nel prossimo futuro potrà essere interessato da ulteriori modifiche. Su questa rubrica saranno pubblicati eventuali aggiornamenti e novità per garantire ai lettori il massimo livello di aggiornamento.

Comments

comments