a cura di Giorgio Laurendi (Tributarista) centro studi Lapet – La terminologia Verifica Fiscale definisce di solito le attività poste in essere da organi della P.A. (giuridicamente qualificati), per il controllo del corretto adempimento delle norme tributarie.
In sintesi si caratterizza in una attività ispettiva che produce un procedimento di carattere amministrativo:
- Attività preliminare di intelligence e di analisi dei dati in A.T.;
- Indirizzata alle situazioni più significative della posizione fiscale relativa a un determinato contribuente;
Classificazione delle Verifiche
In base all’oggetto:
Generale (principali Tributi)
Parziale (solo Tributo)
In base al criterio utilizzato:
Centralizzate: (verifiche a sorteggio; in base a criteri selettivi; verifiche nei confronti di aziende di rilevanti dimensioni)
Iniziativa: sono le verifiche indirizzate verso quei soggetti individuati sulla base di elementi rilevatori di una potenziale pericolosità fiscale.
ACCESSO
Effettuare l’accesso consiste in un atto autoritativo della PA che quindi si pone come strumentale rispetto ad una più ampia azione che con lo stesso ha inizio.
L’art. 52 del DPR 633/72, disciplina tre modalità di accesso:
- l’accesso eseguito presso dove contribuente, esercita l’attività imprenditoriale, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Capo Ufficio;
- l’accesso presso i locali ad uso promiscuo (ad esempio- abitazione e studio professionale), che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della Procura della Repubblica;
- l’accesso presso l’abitazione del contribuente, che è subordinata al rilascio dell’autorizzazione della Procura della Repubblica, che può essere emessa solo in presenza di gravi indizi di evasione.
ISPEZIONI
La ricerca degli elementi probatorie ai fini dell’evasione, tali ricerche si sostanziano in una serie di attività volte al materiale reperimento di elementi (registri, documenti, scritture e libri) necessari per poter eseguire l’ispezione documentale e le verificazioni.
DIRITTI E GARANZIE DEI CONTRIBUENTI SOTTOPOSTI A VERIFICHE FISCALI
L’art. 12 della L. 212/2000 ( c.d. “Statuto del Contribuente”) è la pietra miliare in materia di tutela del contribuente nelle verifiche fiscali.
Tale norma dispone, i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto controllo.
In particolare, è precisato che:
- tutti gli accessi e le ispezioni devono avvenire durante l’orario di esercizio dell’attività;
- all’inizio della verifica il contribuente deve essere informato:
- sulle motivazioni per cui è stata disposta;
- oggetto della stessa (Imposte , compensazioni etc.)
- della facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia.
- Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può avvenire presso il professionista di fiducia incaricato;
- Le eventuali osservazioni del contribuente deve essere riportate nell’apposito verbale giornaliero;
- La permanenza dei verificatori non può superare un termine stabilito di norma in giorni 30, prorogabili di altri 30;
- Il contribuente in sede di rilascio di PVC (processo verbale di verifica), o nei successivi 60 giorni, può presentare osservazioni o memorie.
GARANTE DEL CONTRIBUENTE
L’art. 12, comma 6, stabilisce che il contribuente, nel caso di procedure non conformi alla legge da parte dei verificatori, possa rivolgersi al garante del contribuente, così come previsto dall’art. 13 della L.212/2000.
Il Garante ha solo la funzione di garanzia del rispetto dei diritti del contribuente da parte degli uffici, ma, no ha nessun potere sanzionatorio o sostitutivo.
IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
La verifica fiscale si deve concludere come detto in precedenza, con la redazione di un processo verbale, nel quale sono riportati i fatti, le violazioni contestate e le considerazioni del contribuente sottoposto a verifica.
Chiaramente, la mancata redazione del PVC, comporta la un grave danno al contribuente, in quanto viene meno la possibilità di esercitare il diritto alla difesa garantito dallo statuto del contribuente.
ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Con l’art. 29 del DL 78/2010, il legislatore ha introdotto delle nuove disposizioni volte a semplificare il procedimento di riscossione delle imposte sia dirette che dell’IVA e dell’IRAP, attraverso l’avviso di accertamento esecutivo.
Infatti, in base a quanto detto dopo 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento di venta esecutivo senza il bisogno di emanare, come in precedenza la cartella di pagamento, tramite l’iscrizione a ruolo delle relative somme contestate.
Pertanto, il primo atto, della nuova normativa è stata la vecchia procedura di iscrizione a ruolo e la conseguente abolizione della cartella di pagamento.
Infatti, la riscossione deve seguire l’iter così riformulato:
- Avviso di accertamento;
- Affidamento del credito all’agente della riscossione;
- Intimazione ad adempiere;
In fine, nel caso l’avviso di accertamento non sia stato opposto, acquista efficacia esecutiva, di conseguenza il contribuente, se non vuole essere aggredito dovrà procedere al pagamento immediato delle imposte dovute per evitare l’eventuale espropriazione forzata.
NOVITA’ SULLE VERIFICHE FISCALI
- acquisizione dei documenti informatici di natura tributaria (validissimo strumento di contrasto all’evasione), impiegando verificatori specializzati nell’uso di sistemi informatici e digitali
- importanza del contraddittorio con il contribuente nel corso della verifica fiscale
- coordinamento strategico ed operativo tra tutti gli uffici preposti alla tutela delle entrate, per il monitoraggio degli istituti di compliance introdotti nel nostro ordinamento tributario (adempimento collaborativo, interpello sui nuovi investimenti)
- descrizione delle varie metodologie di controllo basate su prove indirette – presuntive specificando la valenza delle presunzioni
- profili penali – tributari della verifica fiscale.
A tal fine segnalo ai lettori che nella giornata del 23 febbraio presso la sede dei Tributaristi LAPET di Milano dalle ore 9,00 alle 13,00 si terrà un interessante convegno che tratterà proprio le novità delle verifiche fiscali e di conseguenza l’emanazione dell’accertamento esecutivo che normalmente trarrà spunto dal PVC emanato nei confronti del contribuente che è stato sottoposto a controllo fiscale.
Locandina
Direttore Scientifico: Dott. Ivan Giordano
Coordinatore Editoriale: Dott. Carlo Turoli
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