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di Giovanni Reho – Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione non è ammissibile, quale motivo del ricorso al giudice di legittimità, la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019).

È dunque inutile il tentativo di rintrodurre surrettiziamente un nuovo grado di merito non consentito.

Il giudice di legittimità non è tenuto a ridiscutere le valutazioni di fatto della sentenza impugnata ovvero ad operare una propria e diversa valutazione dei fatti già considerati nella sentenza secondo il libero convincimento del giudice di merito.

Allo stesso modo non è possibile la rivalutazione degli esiti istruttori espressi nella sentenza impugnata (Cass. n. 15568/2020) ovvero valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (Cass. n. 20814/2018).

La stessa mancata considerazione delle prove proposte dalle parti non è validamente proponibile come motivo di impugnazione della sentenza in sede di legittimità. Essa, infatti, in senso lato, richiede una nuova valutazione degli elementi di fatto esaminati dal giudice del merito e, in quanto tale, rende il relativo motivo del ricorso del tutto inammissibile.

E’ riservato in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020 n. 20553/2021, n. 23623/2023).

Ne consegue che in tutti i casi considerati la sentenza della Corte di merito non potrà essere validamente impugnata con il ricorso per cassazione.

Giovanni Reho

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