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di Giovanni Reho – Come è noto la prova di un fatto può essere accertata in giudizio mediante valutazione presuntiva, in quanto precisa, grave e concordante.

Cosa accade quando i giudici di merito hanno omesso di apprezzare la prova presuntiva?

Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte è esclusivo compito del giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 6827/2024).

Ne consegue che nel caso in cui non emerga l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio il motivo in questione sarà dichiarato inammissibile.

Come più volte confermato dalla Corte di Cassazione non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021; Cass. 5279/2020; Cass. 15276/2021, n. 17711/2022).

Interessante il concetto di deduzione logica come processo valutativo per il quale è sufficiente che esso assurga a valutazione “probabilmente convincente”.

Quando il processo deduttivo è “convincente” secondo una valutazione di mera probabilità esso sarà insindacabile, in quanto sorretto da un criterio valutativo di normalità e di possibilità ragionevole.

Altrettando interessante è il concetto di deduzione logica “non oggettivamente inconfutabile”. Le conclusioni della Corte possono in questo caso apparire meno convincenti. Il limite discretivo tra valutazione ragionevole e non oggettivamente inconfutabile non è sempre possibile. In molti casi, infatti, sarebbe assolutamente lecito supporre una valida doglianza di legittimità della sentenza quanto la deduzione logica sia anche “non oggettivamente inconfutabile”.  E’ evidente infatti che si rischia di limitare oltremodo il sindacato di legittimità, escludendo ipotesi valutative del tutto disarticolate dalla oggettiva valutazione in ordine alla loro confutabilità, in molti casi invece del tutto necessaria per la giustizia del caso singolo.

Giovanni Reho

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