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di Salvatore Primiceri – Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su un referendum costituzionale confermativo che interviene in modo significativo sull’assetto della magistratura. Non si tratta di una modifica marginale: la riforma incide su diversi articoli della Costituzione e introduce tre innovazioni centrali — la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare.

È una riforma strutturale, che tocca l’equilibrio tra poteri e il delicato sistema di garanzie costruito nel 1948. Proprio per questo divide profondamente l’opinione pubblica, la dottrina e la politica.

La separazione delle carriere: imparzialità o frammentazione?

Il cuore simbolico della riforma è la separazione tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo ordine e condividono il medesimo Consiglio superiore della magistratura; con la riforma diventerebbero due carriere autonome, con distinti organi di autogoverno.

Le ragioni del Sì si concentrano su un principio di fondo: la necessità di rafforzare l’imparzialità del giudice. Chi sostiene la riforma ritiene che il pubblico ministero, essendo parte nel processo, non possa appartenere allo stesso ordine di chi deve giudicare. La separazione, in questa prospettiva, renderebbe più chiara la distinzione tra funzione accusatoria e funzione giudicante, avvicinando il sistema italiano ai modelli accusatori di altri ordinamenti occidentali.

Vi è poi un argomento di natura sistemica: evitare che l’autogoverno unitario possa generare dinamiche correntizie comuni, con possibili influenze reciproche nella gestione delle carriere.

Le ragioni del No, tuttavia, non sono meno rilevanti. I critici temono che la separazione possa indebolire l’unità culturale della magistratura e, soprattutto, alterare il principio costituzionale dell’autonomia del pubblico ministero. Se il pubblico ministero diventa un corpo distinto e separato, quale sarà nel lungo periodo il suo rapporto con l’esecutivo? Il timore è che si possa aprire, anche indirettamente, uno spazio per un controllo politico dell’azione penale.

Inoltre, molti sottolineano che già oggi il passaggio da una funzione all’altra è fortemente limitato e che l’imparzialità del giudice è garantita dalle regole processuali, non dall’appartenenza o meno allo stesso ordine.

Due Consigli superiori e il nodo del sorteggio

La riforma prevede la nascita di due distinti Consigli superiori della magistratura, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. L’elemento più innovativo è il meccanismo di composizione: i membri verrebbero in larga parte selezionati tramite sorteggio, sia tra magistrati sia da un elenco di professori universitari e avvocati compilato dal Parlamento.

I sostenitori del Sì vedono nel sorteggio uno strumento per ridurre il peso delle correnti associative interne alla magistratura, ritenute negli ultimi anni responsabili di opacità e degenerazioni. L’estrazione a sorte sarebbe un antidoto alla politicizzazione interna, una forma di “neutralizzazione” delle logiche di appartenenza.

I sostenitori del No, invece, pongono una questione di qualità istituzionale: il sorteggio può essere un rimedio contro il correntismo, ma può garantire competenza, equilibrio e visione sistemica? L’autogoverno della magistratura richiede esperienza, autorevolezza e capacità di mediazione. Il rischio, secondo questa posizione, è di sostituire un problema (le correnti) con un altro (l’imprevedibilità e la possibile inadeguatezza dei componenti).

Vi è inoltre un interrogativo più sottile: se l’elenco dei laici è compilato dal Parlamento, non si introduce comunque un momento di filtro politico a monte?

L’Alta Corte disciplinare: terzietà o duplicazione?

Altro pilastro della riforma è l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, competente in via esclusiva sui procedimenti disciplinari contro i magistrati. Oggi tale funzione è esercitata dalla Sezione disciplinare del CSM; con la riforma si crea un organo autonomo, composto da membri nominati o sorteggiati secondo criteri articolati.

Le ragioni del Sì insistono sulla maggiore terzietà del sistema disciplinare. Separare chi governa le carriere da chi giudica le responsabilità disciplinari sarebbe, secondo i favorevoli, un passo verso una maggiore imparzialità e trasparenza.

Le ragioni del No segnalano invece il rischio di una duplicazione istituzionale e di un irrigidimento del sistema. Inoltre, la previsione di un doppio grado interno alla stessa Alta Corte, pur con diversa composizione, solleva interrogativi sulla reale indipendenza del giudizio di impugnazione.

La magistratura nell’equilibrio dei poteri

Al di là delle singole disposizioni, il referendum pone una domanda più ampia: quale modello di magistratura vogliamo? Un modello unitario, costruito sulla comune appartenenza a un ordine autonomo, oppure un modello differenziato, in cui funzioni diverse implicano assetti istituzionali distinti?

Non si tratta soltanto di tecnica giuridica. È una scelta di filosofia costituzionale. La Costituzione del 1948 disegnò una magistratura unitaria come reazione alle interferenze del potere politico nel periodo precedente. La riforma propone un diverso equilibrio, fondato su separazione funzionale e ridefinizione dell’autogoverno.

Ogni opzione comporta benefici e rischi. Chi voterà Sì potrebbe farlo nella convinzione che la chiarezza dei ruoli rafforzi la fiducia nella giustizia. Chi voterà No potrebbe farlo temendo che l’unità della magistratura sia una garanzia irrinunciabile contro possibili derive future.

Ma, forse, il punto decisivo non è scegliere tra slogan contrapposti. È domandarsi quale assetto sia più conforme al principio di equilibrio che dovrebbe guidare ogni architettura istituzionale. Il diritto costituzionale non vive di assoluti: vive di pesi e contrappesi, di limiti reciproci, di responsabilità diffusa.

Il buonsenso istituzionale — quello che non cede né alla diffidenza permanente né all’entusiasmo riformatore acritico — impone di valutare non solo le intenzioni dichiarate di una riforma, ma le sue possibili conseguenze nel tempo. Le regole costituzionali non si misurano sull’oggi, ma sulla loro capacità di reggere anche quando al potere vi sono forze che non condividiamo.

In fondo, il referendum chiede agli elettori di esercitare la stessa prudenza che pretendiamo dai giudici: equilibrio, autonomia di giudizio, capacità di vedere oltre l’immediato.

Non è un voto contro qualcuno o a favore di qualcuno. È un voto su un’idea di Stato.
E su come vogliamo che il potere, qualunque potere, sia limitato.

Salvatore Primiceri

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