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mediazione-mani(abstract) (articolo integrale su La Nuova Procedura Civile) – Secondo alcuni il nuovo art. 8 comma 1 del dlgs 28/10 darebbe luogo a un “incontro preliminare” tra le parti ed il mediatore, finalizzato ad informare le prime sulla funzione e le modalità di svolgimento della procedura ed a verificare l’effettiva possibilità di un accordo.

Tuttavia ivi non si parla di “incontro preliminare”, e inoltre la natura preliminare, cioè di sessione che si esaurisce senza affrontare il merito della controversia, è da escludersi, perché la descrizione delle attività da svolgersi in tale sede è introdotta dall’avverbio “durante”, e conclusa con la frase “in caso positivo procede con lo svolgimento”. Ciò dovrebbe significare che il primo incontro inizia con l’informativa del mediatore sulla natura e funzione del procedimento e può naturalmente concludersi con l’esame del merito e la conciliazione delle parti. Di conseguenza non è l’incontro ad essere preliminare, ma è “durante” il primo incontro che è individuata una fase di verifica preliminare. Tale verifica però non indaga l’esistenza di una volontà “a priori” delle parti di “iniziare” la procedura di mediazione, giacché al primo incontro la procedura è già instaurata, come dimostra il fatto che i termini decorrono dal deposito della domanda e che, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce effetti giuridici sulla prescrizione e sulla decadenza. Quindi l’espressione “invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione” va intesa come “esprimersi sulla possibilità di proseguire la procedura di mediazione” e in tal senso deve essere letta secondo logica e ratio normativa. Sicuramente poi questa verifica della “possibilità” di proseguire non attribuisce alle parti un diritto potestativo a rifiutare a priori di partecipare al tentativo di mediazione. Per quanto infatti si possa immaginare contorto e bizzarro il legislatore, sarebbe contrario al principio di ragionevolezza prevedere l’obbligo di un tentativo senza l’obbligo di svolgere in concreto il tentativo medesimo, ma attribuendo invece alle parti un diritto potestativo di sottrarsi a quest’ultimo con la semplice dichiarazione preliminare di rifiuto a tentare la mediazione. Altro discorso è invece impossibilità oggettiva riferita alla regolare instaurazione della procedura, nel senso che sarà “impossibile” proseguire se, per esempio, l’avvio non sia stato effettuato dal titolare del diritto dedotto, o la domanda sia priva dei requisiti minimi; o ancora se la individuazione delle altre parti non sia corretta, oppure, nel caso di accertamento di una situazione giuridica unica per più soggetti, la composizione della lite sarebbe “inutiliter data” se alla procedura di mediazione non partecipassero tutte le parti interessate. E’ ovvio che in caso di imperfetta instaurazione della procedura, non sarebbe possibile arrivare ad alcun tipo di accordo, ma sarà necessario rinviare le parti ad un incontro successivo. E’ comprensibile dunque che nessun compenso sia dovuto per una fase in cui le parti ed i loro avvocati si limitino ad evidenziare le irregolarità da sanare e non entrino nel merito della controversia, ma valutino solo la “possibilità” di proseguire nel tentativo, considerando che la mediazione ha tempi stretti, decorrenti dal deposito della domanda e, al momento della verifica, potrebbe non esserci più tempo sufficiente per effettuare sanatorie o ulteriori convocazioni, o comunque non ne resterebbe per l’effettivo svolgimento del tentativo. Sicché in tali ipotesi è inutile impedire l’accesso al giudice ove parti già mostratesi disponibili alla mediazione non la ritengano più praticabile per fatto oggettivo. Probabilmente il legislatore ha voluto con questa previsione premiare la parte diligente che ha avviato o comunque partecipato alla procedura di mediazione, ma si è trovata, per qualunque motivo, di fronte alla mancata partecipazione di una delle altre parti che avrebbero dovuto partecipare al primo incontro. Ovviamente l’assenza senza giustificato motivo dell’invitato assente ne comporterà la condanna, nei casi previsti dall’art. 5, all’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio, mentre ciò resterà escluso in caso di rinunzia a proseguire per impedimento obiettivo o incolpevole nell’instaurazione della procedura.

L’articolo integrale é stato pubblicato sulla rivista La Nuova Procedura Civile – clicca qui per entrare>>

Barbara Cocola – Giuseppe Valenti

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