Lo prevedono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6459/2020.

di Avv. Giovanni Reho del Foro di Milano – La questione oggetto della recente sentenza delle Sezioni Unite concerne la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare.

In particolare, il quesito sottoposto all’esame della Corte di Cassazione coinvolge l’annosa problematica della necessità di forma scritta ad substantiam del pactum fiduciae ovvero quello della libertà di forme, nel caso di patto fiduciario avente ad oggetto l’intestazione di un bene immobile.

L’ulteriore quesito esaminato dalle Sezioni Unite è riferito al tema, anch’esso di notevole rilevanza sul piano pratico e giuridico, se la scrittura ricognitiva sottoscritta dal fiduciario (intestatario dell’immobile) con la quale questi assume l’obbligo di ritrasferire l’immobile deve essere coeva all’atto di acquisto dell’immobile medesimo (e quindi all’intestazione fiduciaria) oppure possa anche essere successiva a detto acquisto mediante atto unilaterale della sola parte fiduciaria.

Le conclusioni a cui giungono le Sezioni Unite seguono un articolato e complesso itinerario normativo e giurisprudenziale che tiene conto anche dell’evoluzione dottrinaria. Il giudizio del Supremo Collegio giunge ad esito convincente attraverso l’esame della natura ontologica e pratica del pactum fiduciae, valorizzando nella dimensione fiduciaria il ruolo della lealtà e della buona fede delle parti, il significato dell’affidamento del fiduciante nella correttezza del fiduciario e quindi, in definitiva, la sua legittima aspettativa che il fiduciario medesimo osservi spontaneamente un “patto di fiducia” che lo impegna, al di là della forma adottata in concreto, alla restituzione dell’immobile al suo effettivo proprietario.

La sentenza in esame conferma una linea costante di indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che esalta i principi di buona fede e di correttezza, quali valori di rango costituzionale e, di riflesso, anche di pregnante significato etico.

Dall’esame della sentenza si evincono in sintesi i seguenti principi fondamentali.

L’accordo concluso verbalmente è fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare.

Ne consegue dunque che, anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano formulato un accordo fiduciario senza fare ricorso alla forma scritta, limitandosi ad un accordo meramente orale, il pactum fiduciae è comunque meritevole di tutela.

La Corte ha al riguardo precisato che, nel rispetto dell’art. 1350 c.c. l’osservanza della forma scritta è requisito ineludibile per i soli atti traslativi riferiti all’iniziale acquisto dell’immobile in favore del fiduciario e al successivo trasferimento dell’immobile in favore del fiduciante.

L’esclusione della necessità di forma scritta per il pactum fiduciae rappresenta, secondo la Corte, la conclusione di un percorso che riconcilia la soluzione giurisprudenziale con la storia e l’esperienza pratica del negozio fiduciario. La dottrina infatti aveva da tempo sostenuto, nell’ambito della teoria generale del negozio giuridico, che l’intesa fiduciaria, il cui scopo è quello di limitare la libertà dei poteri del fiduciario, non è necessario che risulti dal tenore documentale del negozio.

L’insegnamento della dottrina ha peraltro una radice giurisprudenziale risalente, secondo cui un pactum fiduciae è sempre l’esito di un’intesa segreta tra le parti. In tale senso il contratto di acquisto di un immobile formalmente da parte del fiduciario contiene una limitazione o una condizione tacita non necessariamente espressa sull’effettivo ruolo del fiduciario e sull’aspettativa “in fiducia” dell’altra parte (Cass., 13 gennaio 1941. n. 90).

La giurisprudenza aveva avuto peraltro occasione di ribadire che “si ha negozio fiduciario quando, oltre ai patti risultanti dallo scritto, si ponga in essere un patto non espresso affidato alla fiducia di uno dei contraenti” (Cass. Sez. I, 22 maggio 1947 n. 794).

Opportunamente, si è osservato, in linea con l’indirizzo sopra delineato, che l’esperienza pratica venuta all’esame dei giudici, ha offerto e continua ad offrire una varietà ampia di soluzioni e occasioni di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari anche relativi ad immobili acquistati in tutto ed in parte con il denaro di uno solo di essi.

Come ha correttamente rilevato la Corte nella sentenza in esame, la ragione di fondo che limita le parti ad un accordo meramente verbale si giustifica di volta in volta per motivi di opportunità motivata da situazione contingenti oppure dalla mera disponibilità alla lealtà e alla fiducia reciproca e, in altri casi, per ulteriori svariate ragioni che suggeriscono o impongono alle parti di non consegnare il loro accordo ad un patto scritto.

L’analisi dell’esperienza e delle modalità di libera attuazione dei comportamenti ha consentito ad autorevole dottrina di giungere la conclusione che imporre l’osservanza della forma scritta per la validità del patto fiduciario si contrappone allo spirito stesso della “fiducia” che ha ispirato il comportamento delle parti e tradisce il significato stesso di molte ipotesi di fiducia cum amico, con la conclusione non condivisibile di incidere sulla dimensione pratica del comportamento delle parti, con conseguente sottovalutazione della morfologia del fenomeno empirico impregnato di “fiduciarietà”.

Aspetto saliente delle conclusioni cui giungono le Sezioni Unite è che una volta ammessa la validità del patto fiduciario anche se stipulato verbis, il fiduciario è già destinatario di una obbligazione di “ritrasferimento” dell’immobile, essendo peraltro il patto non scritto il titolo che giustifica l’accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferire l’immobile al fiduciante.

A tale riguardo, la Corte ha rimarcato come non sussistano ostacoli a riconoscere in favore del fiduciante “deluso” il diritto al rimedio di cui all’art. 2932 c.c., ribandendo – come la Corte in passano ha avuto modo di sottolineare – che l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare seguito da quello definitivo, ma anche “in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege” (Cass., Sez. ii, 30 marzo 2012 n. 5160).

La Corte svolge le proprie considerazioni anche sul piano della prova del patto stipulato verbalmente dalle parti e ha sottolineato che il fiduciante “deluso” potrebbe avere difficoltà nella dimostrazione in giudizio dell’intervenuta stipulazione dell’accordo. Questa importante precisazione ha lo scopo di evidenziare l’utilità sul piano meramente probatorio della dichiarazione scritta del fiduciario.

Detta dichiarazione, secondo la Corte, ha mera valenza ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e promissaria del ritrasferimento, trattandosi di atto unilaterale da ricondursi all’istituto della promessa di pagamento prevista dall’art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare “colui a favore del quale è fatta dall’onore di provare il rapporto fondamentale”.

Da tale dichiarazione tuttavia, ribadisce la Corte, non dipende la validità del patto, che come detto può essere anche verbale, ma deriva esclusivamente l’effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare la posizione del fiduciante esonerato dall’obbligo di dimostrare il rapporto fondamentale.

Siamo secondo la Corte in presenza di una vera e propria astrazione processuale: il rapporto fondamentale deve essere esistente e si presume iuris tantum sulla base della mera esistenza della dichiarazione ricognitiva del fiduciario, producendo sul piano probatorio l’inversione dell’onere della prova.

In altri termini, l’obbligazione di ritrasferire l’immobile nasce con il patto verbale mentre l’onere della prova contraria nasce sulla base di quanto il fiduciario ha promesso o riconosciuto con la propria dichiarazione ricognitiva.

La Sentenza, esaminata nelle sue indicazioni essenziale, avrà il compito di influire con un indirizzo solido di grande interesse e utilità processuale in molte controversie pendenti.

Avv. Giovanni Reho

Foro di Milano

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