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di Avv. Giovanni Reho – Il patto di prova trova la sua disciplina fondamentale nell’art. 2096 c.c., che stabilisce i requisiti essenziali per la sua validità. La norma prevede che “l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto” e che “l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova”. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità, salvo il rispetto del tempo minimo necessario quando stabilito.

La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato una distinzione fondamentale tra due tipologie di vizi che possono inficiare il patto di prova: i vizi genetici e i vizi funzionali, ciascuno dei quali comporta conseguenze giuridiche profondamente diverse per la validità del recesso datoriale e per le tutele applicabili al lavoratore.

I vizi genetici del patto di prova

I vizi genetici sono difetti originari che inficiano la validità del patto di prova sin dalla sua stipulazione, comportando la nullità parziale della clausola senza estendersi all’intero contratto di lavoro. Come chiarito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4283/2024 “la nullità genetica del patto di prova, derivante da vizi originari quali la mancata forma scritta contestuale o anteriore all’assunzione ovvero la mancata specificazione delle mansioni, comporta la conversione del rapporto in definitivo fin dall’origine e l’applicazione della disciplina ordinaria limitativa dei licenziamenti”.

Il vizio genetico della forma scritta

Il primo e più rilevante vizio genetico consiste nella mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 2096 c.c. La forma scritta deve essere contestuale o anteriore all’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie successive. La giurisprudenza ha precisato che “la forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro”.

Il vizio genetico della mancata specificazione delle mansioni

Il secondo vizio genetico ricorre quando il patto non contenga l’indicazione specifica delle mansioni che costituiranno oggetto dell’esperimento. La giurisprudenza ha tuttavia ammesso che tale specificazione possa avvenire per relationem, purché il richiamo sia sufficientemente specifico. Come evidenziato dalla giurisprudenza, l’indicazione delle mansioni richiesta dall’art. 2096 c.c. può avvenire mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo nazionale di lavoro che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione, purché il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.

Il vizio genetico della mancata stipulazione successiva all’inizio del rapporto

Un vizio genetico particolarmente rilevante si configura quando il patto di prova viene stipulato successivamente all’inizio della prestazione lavorativa. In tal caso, come stabilito dalla giurisprudenza, “il patto di prova deve essere stipulato per iscritto in epoca anteriore o almeno contestuale all’inizio del rapporto di lavoro. Qualora il patto di prova sia apposto successivamente all’inizio della prestazione lavorativa, si configura una nullità genetica del patto accidentale contenuto nel contratto individuale di lavoro”.

Il vizio genetico della successione illegittima di patti di prova

Costituisce vizio genetico anche la stipulazione di successivi patti di prova tra gli stessi soggetti per mansioni identiche o analoghe, in assenza di giustificazione oggettiva. Ha infatti confermato la giurisprudenza che “è nullo per vizio genetico il patto di prova apposto a un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando il medesimo lavoratore abbia già svolto e superato un precedente periodo di prova con lo stesso datore di lavoro nell’ambito di un contratto a tempo determinato per mansioni identiche o analoghe, in assenza di soluzione di continuità temporale tra i due rapporti”.

Quali sono le conseguenze del vizio genetico del patto di prova?

La presenza di vizi genetici comporta conseguenze giuridiche automatiche e inderogabili.

La nullità del patto di prova per vizi genetici determina la conversione automatica del rapporto in definitivo sin dall’origine. Come precisato dalla giurisprudenza, “si vuole dunque evidenziare la distinzione dell’ipotesi del licenziamento in caso di illegittima apposizione del patto di prova al contratto di lavoro dall’ipotesi del recesso intimato in regime di lavoro in prova per essere legittima la clausola recante il patto di prova: nel primo caso c’è la ‘conversione’ (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario (in realtà c’è la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridonda in nullità del contratto di lavoro) e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale”.

Il recesso intimato per mancato superamento di un periodo di prova geneticamente nullo costituisce un licenziamento privo di giustificazione, soggetto alla disciplina limitativa prevista dalla normativa sui licenziamenti individuali. A seconda della tipologia di impresa e del numero di dipendenti, trovano applicazione le diverse forme di tutela previste dalla normativa, incluse le tutele reintegratorie quando ricorrono i presupposti di legge.

I vizi funzionali del patto di prova

I vizi funzionali attengono alle modalità di esecuzione di un patto validamente stipulato e si manifestano durante la fase di svolgimento dell’esperimento. Questo vizio consiste nella difformità tra le mansioni effettivamente svolte durante il periodo di prova e quelle indicate nel patto validamente apposto.

Il vizio funzionale del patto di prova derivante dall’assegnazione a mansioni diverse

Il vizio funzionale più frequente si configura quando il lavoratore viene adibito a mansioni diverse da quelle specificate nel patto di prova. La giurisprudenza ha stabilito che “non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell’esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova”, come nel caso di “assegnazione a mansioni diverse da quelle pattuite”.

Il vizio funzionale del patto di prova derivante dall’inadeguatezza della durata dell’esperimento

Un altro vizio funzionale ricorre quando la durata dell’esperimento risulti palesemente insufficiente rispetto alla funzione del patto di prova. L’inadeguatezza della durata dell’esperimento ricorre quando questo risulti palesemente insufficiente rispetto alla funzione del patto di prova, come nel caso di recesso intimato dopo poche ore di lavoro a fronte di un periodo di prova pattuito di sessanta giorni.

Il vizio funzionale del patto di prova derivante dal mancato esperimento della prova

Si configura vizio funzionale anche quando al lavoratore non sia stata concretamente consentita l’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. Come stabilito dalla giurisprudenza, il recesso è illegittimo quando “al lavoratore non sia stata concretamente consentita l’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa e quindi l’esperimento della prova”.

Il vizio funzionale del patto di prova derivante da carenze formative e di affiancamento

Costituisce vizio funzionale anche l’inadempimento degli obblighi formativi e di affiancamento quando questi risultino essenziali per consentire al lavoratore di dimostrare le proprie capacità professionali. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo datoriale di formazione e affiancamento deve ritenersi adempiuto quando il lavoratore riceva un affiancamento diretto per un periodo iniziale adeguato, seguito da supporto continuativo dei colleghi del gruppo di lavoro.

Quali sono le conseguenze dei vizi funzionali?

Le conseguenze giuridiche dei vizi funzionali si distinguono nettamente da quelle dei vizi genetici.

In caso di vizio funzionale del recesso intimato per mancato superamento dell’esperimento (da tenere nettamente distinto dall’ipotesi di vizio genetico del patto di prova), trova applicazione non già il regime ordinario del licenziamento individuale (come avviene, invece, nel caso di vizio genetico del patto), bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova.

Il lavoratore ha diritto esclusivamente al ristoro del pregiudizio sofferto, che si concretizza in due alternative. La prosecuzione della prova; quando possibile, il lavoratore ha diritto a completare l’esperimento nelle modalità corrette per il periodo residuo. Il risarcimento del danno: in alternativa o quando la prosecuzione non sia possibile, spetta il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, commisurato alla retribuzione che avrebbe percepito per la durata della prova residua.

L’onere della prova

L’onere di provare i vizi del patto di prova, siano essi genetici o funzionali, grava integralmente sul lavoratore. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, “incombe integralmente in capo al lavoratore l’onere di provare in giudizio il vizio che inficia il recesso per mancato superamento del periodo di prova”. Tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che tuttavia devono essere “gravi, precise e concordanti”.

Specificità dell’onere probatorio

Per i vizi genetici, il lavoratore deve dimostrare l’assenza dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Per i vizi funzionali, deve provare che le modalità dell’esperimento non sono risultate adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore nelle mansioni oggetto del patto, in violazione dell’obbligo delle parti di consentire e fare l’esperimento previsto dall’art. 2096, comma 2, c.c.

In conclusioni, il patto di prova rappresenta uno strumento fondamentale nella disciplina del rapporto di lavoro, finalizzato a consentire alle parti la verifica della reciproca convenienza della collaborazione. La distinzione tra vizi genetici e funzionali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un elemento essenziale per la corretta applicazione delle tutele del lavoratore e per l’individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall’illegittimità del recesso datoriale.

La rigorosa osservanza dei requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 2096 c.c. risulta quindi fondamentale per evitare la nullità genetica del patto, mentre la corretta esecuzione dell’esperimento nelle modalità pattuite è essenziale per prevenire vizi funzionali che, pur non comportando la conversione del rapporto in definitivo, possono comunque esporre il datore di lavoro a responsabilità risarcitoria.

La giurisprudenza ha così delineato un sistema di tutele differenziate che, da un lato, garantisce la stabilità del rapporto di lavoro quando il patto di prova sia geneticamente nullo, dall’altro preserva la funzione dell’istituto quando il patto sia validamente stipulato ma non correttamente eseguito, limitando in tal caso le conseguenze al piano dell’inadempimento contrattuale senza compromettere la natura sperimentale del rapporto.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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