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di Avv. Giovanni Reho – Il patto di prova nel rapporto di lavoro subordinato trova la sua disciplina nell’art. 2096 del Codice civile, il quale prevede che “l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto”.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che il patto di prova richiede necessariamente la sottoscrizione di entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, non essendo sufficiente la sola sottoscrizione del datore di lavoro. Questo principio emerge con particolare chiarezza dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione civile Sez. Lavoro n. 8849 del 3 aprile 2025, che ha affrontato il caso di un contratto di lavoro contenente un patto di prova “non sottoscritto dalla società datrice di lavoro”.

La Suprema Corte ha ribadito che la forma scritta richiesta dall’art. 2096 c.c. è prescritta ad substantiam e la sua mancanza comporta la nullità assoluta del patto, dovendo il requisito formale sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. Come precisato nell’ordinanza, “qualora al momento dell’inizio del rapporto di lavoro non vi sia un valido patto di prova a causa della mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro, il rapporto deve intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato”.

Questo orientamento consolidato trova conferma in una giurisprudenza costante che si è sviluppata nel corso dei decenni. La Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1347 del 8 febbraio 1988 aveva già stabilito che “detto requisito formale non è soddisfatto dalla sola lettera di assunzione, proveniente dal datore di lavoro e contenente la previsione del periodo di prova”, mentre la sentenza n. 3699 del 19 giugno 1985 aveva chiarito che il requisito della forma scritta ad substantiam “postula un’estrinsecazione documentale della volontà di entrambi i contraenti”.

La ratio di questa rigorosa interpretazione risiede nella natura particolare del patto di prova, che comporta una significativa limitazione dei diritti del lavoratore, consentendo al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto senza obbligo di preavviso o indennità. Come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8296 del 10 novembre 1987, il precetto dell’art. 2096 è adempiuto “con la sottoscrizione del documento contenente il contratto di lavoro subordinato, nel quale sia stato incluso tale patto”, ma questa sottoscrizione deve provenire da entrambe le parti.

Un caso particolarmente significativo è quello affrontato dal Tribunale lavoro Alessandria con sentenza n. 429 del 17 dicembre 2024, che ha precisato come “non è sufficiente la sola lettera di assunzione sottoscritta dal datore di lavoro, né rileva la conoscenza da parte del lavoratore dell’esistenza del patto o la manifestazione di consenso orale”. Il Tribunale ha inoltre chiarito che il requisito formale “presuppone la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio della prestazione, senza possibilità di equipollenti o sanatorie successive”.

La giurisprudenza ha anche affrontato la questione della tempistica della sottoscrizione. La Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21758 del 22 ottobre 2010 ha confermato che si può ammettere “solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti”, poiché ciò si risolverebbe “nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore”.

Le conseguenze della mancata sottoscrizione da parte di una delle parti sono immediate e automatiche. Come stabilito dalla Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5939 del 12 ottobre 1983, la mancanza del requisito formale comporta “la nullità (di natura assoluta e non relativa) dell’assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in contratto definitivo”.

In conclusione, il patto di prova deve essere sottoscritto da entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore. La sola sottoscrizione del datore di lavoro non è sufficiente a rendere valido il patto di prova, che risulterebbe nullo per difetto di forma, con conseguente conversione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato definitivo sin dall’origine. Questa interpretazione rigorosa è giustificata dalla necessità di tutelare il lavoratore, considerata la natura eccezionale del patto di prova che consente al datore di lavoro di esercitare un potere di recesso altrimenti non consentito nel rapporto di lavoro subordinato.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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