di Avv. Giovanni Reho, Avv. Marco D’Andrea – Con la recente sentenza n. 541 del 18.09.25, il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ha offerto un importante chiarimento sui limiti della condotta del dipendente tollerabile in ambito lavorativo, in particolare quando ci sono in gioco principi fondamentali quali la diligenza, sicurezza, e il rispetto delle gerarchie.
Il caso analizzato riguarda il dipendente di una società cooperativa addetto alla movimentazione merci accusato di aver usato il telefonino personale durante il turno di lavoro, rifiutandosi, oltretutto, di obbedire ai richiami del preposto.
Non si tratta di una semplice leggerezza da considerare – come affermato dal lavoratore – “sproporzionata” ma una triplice violazione considerata talmente grave da ledere in modo definitivo il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
Nella sostanza, al lavoratore venivano contestati i seguenti addebiti:
(a) l’uso del telefono ed auricolari personali nell’espletamento delle mansioni lavorative, e, in particolare, mentre si trovava alla guida del c.d. commissionatore (ossia del mezzo elettrico utilizzato per lo svolgimento delle mansioni assegnate);
(b) il tentativo di dissimulare tale condotta mediante il posizionamento di tali auricolari sotto le cuffiette in normale dotazione e che servono per l’ordinario svolgimento della prestazione di lavoro;
(c) la totale indifferenza mostrata dal lavoratore rispetto al richiamo dei preposti e del responsabile dell’appalto, rimasti completamente ignorati, avendo il medesimo successivamente azionato il commissionatore ed essendosi allontanato.
Il Tribunale di Parma, accertati gli addebiti attraverso la prova testimoniale secondo il corretto riparto dell’onere probatorio, ha, infatti, pienamente legittimato la scelta del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c. considerando la violazione imputabile al dipendente talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto stesso.
Il punto centrale della decisione riguarda la gravità complessiva delle condotte attuate dal lavoratore nella misura in cui… “si pongono irrimediabilmente in senso contrario con i doveri essenziali inerenti il rapporto di lavoro (cd “minimo etico”) essendo pacifico che il datore di lavoro deve poter confidare sulla leale collaborazione del prestatore e sul corretto adempimento delle obbligazioni che dal rapporto scaturiscono a carico di quest’ultimo (anche con riferimento ai rapporti interpersonali e al sereno svolgimento della vita aziendale).
Il “minimo etico” imprescindibile su cui si fonda un rapporto di lavoro altro non è che la fiducia che l’azienda ripone nel proprio dipendente. Non si tratta solo di saper eseguire il compito, ma di farlo con lealtà e buon senso.
Nel caso in questione il Giudice ha ritenuto che il comportamento del lavoratore avesse violato in modo grave: l’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione (pericolo concreto causato dalla distrazione alla guida di un mezzo aziendale); l’obbligo di sicurezza sul lavoro, mettendo a rischio sé stesso e terzi (colleghi o personale esterno) presenti nell’area operativa; il dovere di correttezza e buona fede, sia per il tentativo di occultamento, sia per l’aperta insubordinazione, minando il sereno svolgimento della vita aziendale.
L’accertamento di tali gravi condotte ha condotto il Giudice del Tribunale di Parma a ritenere in conclusione che “la vicenda in esame, così come ricostruita…si caratterizza, invero, per essere intrisa di disvalore tale da infrangere irrimediabilmente il vincolo fiduciario avendo “scosso” la fiducia del datore di lavoro al punto da fargli ritenere che la continuazione del rapporto si risolverebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali, poiché viene posta in dubbio la futura correttezza nell’adempimento degli obblighi assunti dalla lavoratrice, secondo i canoni di fedeltà, buona fede, correttezza e diligenza” (così, Cass., sez. lav., n. 17514 del 26 luglio 2010 e Cass., sez. lav., n. 2013/2012, cit.).
Il Tribunale ha infine escluso la sproporzione della sanzione e la presenza di vizi formali evidenziando che si trattava di una violazione talmente evidente da rendere irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare da parte del datore di lavoro.
Giova peraltro segnalare che in casi come quello analizzato dal Tribunale di Parma, il licenziamento non rappresenta solo una sanzione disciplinare, ma anche l’adempimento di un preciso dovere del datore di lavoro.
L’art. 2087 c.c. impone infatti all’imprenditore di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Mantenere in servizio un dipendente che manifesta comportamenti pericolosi per la sicurezza collettiva potrebbe configurare una violazione di tale obbligo.
La decisione del Tribunale di Parma è un robusto promemoria del fatto che il rapporto di lavoro si basa su un patto di lealtà, diligenza e rispetto. La combinazione di negligenza pericolosa, tentativo di inganno e insubordinazione rappresenta un mix letale per il vincolo fiduciario, giustificando pienamente la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’art. 2119 c.c.
Avv. Giovanni Reho, Avv. Marco D’Andrea, rehoandpartners


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