di Giovanni Reho e Laura Summo – Di interesse la sentenza n. 2661/2022 della Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno.
Il principio affermato può avere conseguenze di rilievo nelle dinamiche genitoriali nella separazione o nel divorzio, eventi che non alterano il vincolo di solidarietà economica dei genitori nei confronti dei figli.
È necessario che entrambi, senza soluzione di continuità, collaborino attivamente con piena assunzione delle proprie responsabilità genitoriali alla realizzazione del progetto educativo, morale, culturale e di sviluppo psico-fisico dei figli. La sua concreta attuazione si realizza con l’assunzione di continue scelte rispondenti alle loro necessità, bisogni ed inclinazioni naturali.
La collaborazione al progetto educativo comprende la gestione di spese non prevedibili, non rientranti tra le spese ordinarie, normalmente necessarie per i bisogni fondamentali dei figli.
Le spese di carattere straordinario devono essere il risultato di una costante e preventiva consultazione tra i genitori, in quanto rispondenti ad una attuazione condivisa del progetto educativo a beneficio esclusivo dei figli, nell’ambito della concorde individuazione delle risorse concrete da destinarvi.
La sentenza in commento rimarca come nel nostro ordinamento sia assente una distinzione normativa tra spese ordinarie e straordinarie in favore dei figli, avendo avuto invece la giurisprudenza e le “linee guida” dei singoli tribunali il compito di definirle in modo tendenzialmente esaustivo.
Le spese ordinarie sono ad esempio quelle dirette a soddisfare i bisogni normali e quotidiani di vita, comprese nell’assegno erogato a titolo di mantenimento ordinario, quali ad esempio libri scolastici, farmaci da banco, visite mediche di controllo e di routine, abbigliamento, trasporto giornaliero, ricariche del cellulare, carburante, materiale scolastico di cancelleria (etc.). Nelle spese straordinarie si annoverano invece quelle non rientranti nelle consuetudini della famiglia e che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli per essere di fatto esigenze imprevedibili, non ricorrenti, non quantificabili e predeterminabili, come ad esempio viaggi, lezioni private, interventi chirurgici, spese scolastiche e rette di scuole private, spese di alloggio fuori sede, università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione, corsi extrascolastici e quant’altro.
Il Supremo Collegio (ordinanza n. 16175 del 30 luglio 2015) ha ribadito che il coniuge affidatario della prole non ha un onere di informazione e concertazione preventivasulle spese straordinarie.
Questo principio, tuttavia, ha subito importanti temperamenti nelle “linee guida” di molti tribunali che indicano le spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate e stabiliscono altresì il diritto al rimborso solo previa debita informazione e/o richiesta all’altro genitore entro un termine prestabilito.
Nel caso esaminato dalla sentenza, il Giudice ha peraltro valorizzato l’accordo dei genitori che nella separazione omologata avevano espressamente previsto che le spese straordinarie dovessero essere preventivamente comunicate al genitore non collocatario dei figli, con la conseguenza che la successiva estromissione dell’altro genitore dalla definizione di tali spese ha consentito di confermare alcuni fondamentali principi.
L’affidamento condiviso comporta l’assunzione di uguali poteri, obblighi e responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, richiedendo in capo ad ognuno un impegno diretto alla realizzazione di un progetto educativo, morale e culturale, la cui elaborazione non può risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte unilateralmente compiute dall’altro, ma esige una costante e preventiva consultazione reciproca, volta ad una sollecita percezione delle necessità del minore e all’identificazione dei mezzi più convenienti per farvi fronte.
Nello specifico caso esaminato, il Tribunale ha escluso l’obbligo di rimborso le somme anticipate dal genitore collocatario dei figli per l’iscrizione a corsi universitari e/o di specializzazione o per attività correlate in sedi distanti dal luogo di residenza, decise unilateralmente e in assenza di qualsiasi comunicazione preventiva con l’altro genitore ingiustamente estromesso dalla previa concertazione di tali spese di natura straordinaria.
Il Tribunale ha altresì escluso l’obbligo di rimborso di spese di natura sanitaria sostenute in favore dei figli per le quali il genitore collocatario aveva assunto una decisione autonoma, escludendo l’altro genitore senza peraltro documentare la necessità ed inderogabilità di dette spese.
Dalla sentenza in commento possono trarsi alcune ulteriori importanti conclusioni.
Con la separazione e il divorzio, i genitori possono espressamente concordare che le spese straordinarie siano oggetto di preventiva comunicazione.
La bigenitorialità è un valore fondamentale che si estrinseca in ogni ambito della vita dei figli, anche in relazione alle spese straordinarie che in molti casi sono assunte dal genitore collocatario dei figli, estromettendo di fatto l’altro genitore ovvero nella completa acquiescenza o disinteresse di quest’ultimo. Per queste ragioni è condivisibile la sentenza in commento che implicitamente stigmatizza negativamente sia il comportamento del genitore che assume una totale acquiescenza rispetto ai propri doveri genitoriali e quello del genitore che tende ad isolare ed estromettere dalla vita dei figli l’altro genitore.
Giovanni Reho, Laura Summo
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