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di Avv. Giovanni Reho – Dr. Carlo Alberto Noè – Il contratto in frode alla legge è una fattispecie disciplinata all’art. 1344 c.c., il quale stabilisce espressamente che “si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.”

La fattispecie in questione è antica tanto quanto il diritto. Già nell’ordinamento giuridico romano rilevava la condotta di coloro i quali, stipulando un contratto, eludevano una norma imperativa, distinguendo tale fattispecie dalla violazione diretta della norma suddetta.

Il concetto di frode alla legge, centrale per la fattispecie in questione, va tenuto necessariamente separato da quello di contrarietà a disposizioni imperative. In quest’ultimo caso non si parla propriamente di frode alla legge ma di violazione di disposizioni normative, causando l’illiceità della causa del contratto, così come stabilito dall’art. 1343 c.c. in particolare la Cassazione in Cass. civ. Sez. lavoro, 17.12.2020, n. 29007 stabilisce che si ha contratto in violazione di norme imperative “qualora le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento, non già attraverso la combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura.” In tale fattispecie la condotta dei paciscenti non è elusiva della norma imperativa, la parti non aggirano la norma mediante la stipulazione di un negozio giuridico, semmai violano direttamente la disposizione di legge.

Discorso diverso deve farsi necessariamente per il contratto stipulato non in violazione diretta di una disposizione normativa ma in frode alla legge. Anche in questo caso a far chiarezza è la Cassazione, la quale in una sentenza (Cass. civ., Sez. lavoro, 17.12.2020, n. 29007) stabilisce che “la peculiarità del contratto in frode alla legge disciplinato dall’art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso, gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.”

La Cassazione in questa sentenza precisa gli elementi fondamentali della fattispecie qualificabile come “contratto in frode alla legge” ossia un contratto di per sé formalmente lecito ma che tuttavia persegue un fine vietato dalla norma elusa.

Cass. civ., Sez. I, sent., 10.01.2018, n. 8499 stabilisce inoltre che “è noto che nel contratto in frode alla legge di cui all’art. 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia in thesi lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione orinaria si vuole in concreto realizzare.”

Da ciò deriva che il contratto in frode alla legge è formalmente lecito, mentre illecito è il suo scopo. Illecito è quindi il risultato che si realizza mediante dei congegni tali per cui la norma viene elusa.

A differenza del contratto che viola direttamente una disposizione normativa, nella fattispecie del contratto in frode alla legge, quest’ultima non viene violata direttamente ma aggirata al solo scopo di raggiungere un obiettivo che la legge vieta.

Va da sé che non può ritenersi in frode alla legge il contratto stipulato nel rispetto della legge e tale da raggiungere un risultato che la norma stessa permette.

Tuttavia, occorrono delle precisazioni in merito al contratto stipulato non in frode alla legge ma, seppur rispettando quest’ultima, la condotta elusiva è mirata ad eludere la situazione giuridica soggettiva di un terzo.

In detta fattispecie la condotta elusiva non riguarda la legge, quest’ultima non viene elusa e il contratto è stipulato in conformità della norma imperativa senza eludere quest’ultima.

 La Cassazione in Cass. civ., Sez. Unite, 25.10.1993, n. 10603 precisa che “Il motivo illecito – che, comune ad entrambi le parti e determinante per la stipulazione, determina la nullità del contratto – si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa; pertanto, l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l’invalidità del contratto in frode ai terzi, ai quali, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alla varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale.”

In questa sentenza la Cassazione precisa che il contratto stipulato con l’intento di eludere non già una norma ma la situazione giuridica soggettiva di un terzo, non è nullo, come invece accade per il contratto in frode alla legge. Ma non essendoci una norma imperativa nel nostro ordinamento in grado di sanzionare un contratto elusivo della situazione giuridica soggettiva del terzo, quest’ultimo sarà valido ed efficace, e il terzo potrà semmai ricevere una tutela di volta in volta applicabile in base alla situazione concreta ossia il risarcimento del danno e qualora ne ricorrano i presupposti, l’azione revocatoria o l’azione di simulazione.

In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni. Il contratto in frode alla legge è un contratto che non viola direttamente una disposizione normativa ma la elude. La frode alla legge consiste quindi nell’elusione della norma, attuando dei comportamenti il cui scopo è quello di raggiungere il risultato vietato dalla norma suddetta. Un contratto posto in essere senza l’intento di eludere una norma e senza l’intenzione di perseguire il risultato vietato non può essere ritenuto in frode alla legge ma semmai, qualora quest’ultimo sia in palese contrasto con le disposizioni normative esso sarà contrario a norma imperativa così come stabilito dall’art. 1343 c.c.

Il contratto stipulato non con l’intento di eludere una norma bensì la situazione giuridica soggettiva di un terzo non è in frode alla legge perché non vi è nessuna norma nel nostro ordinamento in grado di sanzionare siffatta attività negoziale. Esso è in frode al terzo e a tale figura contrattuale si applica un regime diverso rispetto a quello previsto per il contratto in fraudem legis ossia il risarcimento del danno o rimedi specifici come l’azione revocatoria qualora ne ricorrano i presupposti.

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