(di Mario Tocci) – Ritorna, finalmente, la mediazione obbligatoria per la maggior parte delle controversie civili. Ha mantenuto la parola il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri allorché, al momento del proprio insediamento a via Arenula, aveva promesso misure straordinarie per l’ottimizzazione e il miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi della giustizia civile.
Nel testo del cosiddetto “decreto del fare”, varato sabato dall’Esecutivo, sono state inserite numerose disposizioni atte a ripristinare la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nella maggior parte delle liti tra privati.
La mediazione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 28/2010, promulgato dal Governo Berlusconi (allora in carica) in attuazione della delega contenuta nella Legge 69/2009 a propria volta recettiva della Direttiva Comunitaria 52/2008.
Con sentenza 272/2012, la Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità del Decreto Legislativo 28/2010
La Consulta aveva salvato l’istituto mediatizio nel merito, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Recco per sospetta incompatibilità della sua connotazione obbligatoria con il diritto fondamentale di difesa sancito dall’articolo 24 della Carta Costituzionale.
I giudici costituzionali avevano infatti ravvisato che la Direttiva 2008/52/CE non ostasse ad un recepimento, ad opera del legislatore nazionale di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, creativo di un modello domestico di mediazione delle liti civili e commerciali formalmente o sostanzialmente (in quanto munito di incentivi per il suo esperimento ovvero sanzioni per la sua mancata attivazione) obbligatoria.
Ed all’uopo aveva richiamato la Consulta la sentenza emanata dalla sezione quarta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 18 marzo 2010 nelle cause riunite da C-317/08 a C-320/08, attraverso cui la Curia comunitaria mandò scevro da rilievi il sistema della conciliazione obbligatoria pregiudiziale nelle controversie tra operatori ed esercenti di servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 34 della Direttiva 2002/22/CE.
Alla decisione di incostituzionalità la Corte Costituzionale era piuttosto pervenuta supponendo che la citata Legge 69/2009 avesse recepito la Direttiva 2008/52/CE senza tracciare uno schema di mediazione pregiudiziale obbligatoria e che, dunque, il Governo, nel processo nomopoietico di attuazione del medesimo atto di delega, avesse esorbitato dalle indicazioni del legislatore delegante, dando adito alla violazione dell’articolo 77 della Carta Costituzionale.
Era dunque rimasta aperta la porta al ripristino, finalmente avvenuto sebbene con decorrenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla conversione in legge del cosiddetto “decreto del fare”.
Nel dettaglio, su proposta del Guardasigilli Cancellieri, è stata nuovamente posta in essere – stavolta con un atto normativo formalmente autonomo dalla Legge 69/2009 e quindi immune da rischi di incostituzionalità, anzi corroborato dai rilievi espressi dalla stessa Consulta sull’ammissibilità della connotazione obbligatoria nella sentenza 272/2012 – pressoché integralmente la disciplina originariamente tracciata dal Decreto Legislativo 28/2010.
Le uniche modiche apportate concernono:
• l’esclusione delle controversie da infortunistica stradale dal novero delle liti soggette a mediazione pregiudiziale obbligatoria;
• la sottoposizione a mediazione pregiudiziale obbligatoria dei procedimenti sommari di accertamento tecnico preventivo;
• la riduzione, da quattro a tre mesi, della durata massima della procedura;
• l’attribuzione automatica dello status di mediatore agli avvocati regolarmente iscritti all’albo;
• la necessità della sottoscrizione dei verbali procedurali anche ad opera degli avvocati eventualmente assistenti delle parti (il che evidentemente apre la strada al riconoscimento definitivo dell’importanza dell’avvocato in mediazione);
• la previsione di un prima sessione meramente esplorativa e dunque atta a consentire la verifica della concreta bonaria componibilità della controversia, con costi ridotti per le parti in caso di accertamento dell’impossibilità di concludere la mediazione;
• l’attribuzione al giudice della facoltà, nell’ambito della mediazione delegata, di individuazione dell’organismo di mediazione.
Prof. Avv. Mario Tocci
Coordinatore scientifico delle pubblicazioni ufficiali del Forum Nazionale dei Mediatori e degli Organismi di Mediazione


Il patto di prova nel rapporto di lavoro: vizi genetici e vizi funzionali. Natura e conseguenze
Contratto di lavoro a chiamata: disciplina, requisiti e chiamata in deroga
Il ricorso per cassazione: la ricostruzione del fatto e il compito della Corte
Trasparenza amministrativa e tutela degli interessi economici privati: profili sostanziali e ricadute applicative
One thought on “Il Commento: Su Mediazione Obbligatoria, il Ministro é stata di parola”
Comments are closed.