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L’articolo analizza le condizioni di validità degli accordi patrimoniali tra coniugi in previsione della crisi coniugale e i presupposti per la ripetibilità delle somme versate durante il matrimonio.

La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 offre una ricognizione completa e pratica su uno dei temi più interessanti e controversi del diritto di famiglia.

di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – All’avvio della separazione tra coniugi, una delle domande più frequenti rivolte all’avvocato esperto in diritto di famiglia è la seguente:                        “Posso chiedere la restituzione delle somme che ho pagato durante il matrimonio per la ristrutturazione della casa intestata solo all’altro coniuge?”
Oppure: “È possibile ottenere il rimborso delle rate del mutuo cointestato per l’abitazione coniugale intestata esclusivamente all’altro coniuge?” O ancora:
“Che valore ha una scrittura privata sottoscritta in previsione di una futura separazione?”

La posizione della Corte di cassazione

La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 si è espressa su questi temi, affrontando innanzitutto la validità degli accordi stipulati tra coniugi per regolare i rapporti patrimoniali in caso di rottura del matrimonio.

La Corte ha chiarito che tali accordi sono pienamente validi ed efficaci, rientrando nella categoria dei contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva lecita.

Nel caso oggetto della decisione, i giudici sono stati chiamati a valutare la legittimità di un accordo finalizzato al riequilibrio delle risorse economiche tra i coniugi, che non incideva su diritti e doveri inderogabili derivanti dal matrimonio. L’accordo prevedeva impegni reciproci alla restituzione di somme di denaro e al riconoscimento di beni mobili in caso di separazione.

Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 23713/2012; Cass. n. 19304/2013), la Corte ha ribadito la legittimità dei patti stipulati tra coniugi in previsione di una potenziale crisi coniugale. Tali accordi, infatti, sono espressione dell’autonomia negoziale delle parti, finalizzata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.

Limiti e condizioni di validità

Nella stessa ordinanza, la Corte ha richiamato la storica sentenza Cass. n. 8109/2000, secondo cui sono nulli per illiceità della causa gli accordi che disciplinano, al momento della separazione, il futuro assetto giuridico derivante dal divorzio, in particolare in relazione all’assegno divorzile, la cui funzione assistenziale lo rende indisponibile.

Diversamente, è ritenuto valido e lecito l’accordo che ha per oggetto la risoluzione di controversie patrimoniali sorte tra i coniugi, purché privo di riferimenti espliciti o impliciti al futuro divorzio. In tal caso, l’eventuale obbligo restitutorio previsto è soggetto a una condizione sospensiva: l’evento futuro e incerto della separazione personale. Il fallimento del matrimonio, dunque, non costituisce la causa genetica dell’accordo, ma un mero evento condizionale (Cass. n. 23713/2012). Non esiste, inoltre, alcuna norma imperativa che renda illecita tale condizione ai sensi dell’art. 1354, comma 1, c.c.

Gli accordi tra coniugi che vertono su aspetti patrimoniali, personali e familiari, compresi affidamento e modalità di visita dei figli (Cass. n. 18066/2014), sono considerati leciti a condizione che riguardino diritti disponibili. Qualora incidano su rapporti relativi ai figli e in particolare ai minori, l’accordo sarà comunque soggetto al controllo del giudice, al fine di tutelare i loro diritti e interessi prevalenti.

Rimborso delle spese sostenute durante il matrimonio

Quanto alla possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate durante il matrimonio, la giurisprudenza prevalente ritiene che le attribuzioni patrimoniali tra coniugi (così come tra conviventi more uxorio) costituiscano adempimenti di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. Tali prestazioni sono espressione della solidarietà derivante da un legame stabile e duraturo, a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza, valutati in base alla situazione socioeconomica dei coniugi (Cass. n. 23471/2024; Cass. n. 5385/2023; Cass. n. 10942/2015; Cass. n. 10927/2018; Cass. n. 12551/2009).

L’ordinanza n. 20415/2025 ha confermato che, in assenza di un accordo specifico, non sussiste il diritto al rimborso per spese sostenute in modo indifferenziato. Tuttavia, tale principio può essere derogato in presenza di un accordo contrattuale che rispecchi le rispettive capacità economiche o formalizzi atti di generosità spontanee tra i coniugi.

La restituzione è legittima solo se il contributo ha i caratteri certi e documentabili di un prestito, oppure se vi è prova di un impegno alla restituzione (anche tramite semplici messaggi WhatsApp, come affermato dal Tribunale di Genova, sentenza n. 1911 del 23 luglio 2025).

Conclusioni

I temi sopra esposti sono stati recentemente al centro di numerose pronunce, sia di merito che di legittimità, a testimonianza della frequenza delle controversie legate alla restituzione delle somme versate durante il matrimonio o una convivenza stabile.

La giurisprudenza attuale impone che ogni accordo tra coniugi o conviventi venga valutato alla luce delle specificità del caso concreto. È quindi necessario che l’operatore del diritto svolga un’analisi puntuale e approfondita dei patti stipulati, tenendo conto dei principi vigenti in materia di diritto di famiglia e dei vincoli di disponibilità o indisponibilità dei diritti stessi.

Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo

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