Il Garante della privacy conferma che è possibile filmare funzionari pubblici e pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni o se presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, sempre che questo non sia stato espressamente vietato da un provvedimento di Pubblica Autorità.
Tuttavia, precisa il Garante, le immagini e le riprese devono pur sempre rispettare quanto disposto dal Codice in materia di dati personali (Decreto lgs. n. 196/2003).
Il dubbio è stato posto al Garante da un quesito del Ministero dell’Interno a seguito della diffusione on line di immagini riprese da privati cittadini che ritraevano la polizia stradale nel corso dell’esercizio dell’ordinaria attività di controllo. “Le immagini e i filmati-dice il Garante- rientrano nella definizione di dato personale e sia la loro acquisizione che ogni forma di diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica il Codice Privacy”.
Il Garante ritiene lecita l’acquisizione e l’uso di foto e video nel corso di avvenimenti pubblici o fatti pubblici anche se riguardano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione a comunicazione delle immagini ad una ristretta cerchia o a diffusione.
Per l’uso delle immagini (si parla di usi fatti al di fuori dell’attività giornalistica) seguendo il Garante è necessario prestare attenzione al decreto legislativo n. 196/2003. In quanto anche l’immagine, ai sensi dell’art. 23 del Codice Privacy, è un dato personale e, come tale, il suo trattamento da parte di terzi deve essere espressamente autorizzato dal soggetto riportato nell’immagine. Tra l’altro, il Garante in più occasioni è intervenuto, evidenziando il legame diretto tra il codice dei dati personali e l’immagine ritratta di un soggetto (cfr. Provvedim. Garante 8/Maggio/2000; 9/Marzo/2003).
In ogni caso, questo provvedimento ci offre lo spunto per chiarire alcuni punti sull’uso dei ritratti e delle immagini video che riproducono i volti delle persone.
E, in realtà non è che ci fosse proprio bisogno di scomodare il Garante. Già gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore chiariscono la questione.
L’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941), infatti, in relazione al ritratto ritiene che non sia necessario il consenso a ritrarre quando le immagini sono scattate in un luogo pubblico, ma che sia necessaria l’autorizzazione del soggetto ritratto rispetto all’uso che dell’immagine viene fatto. Tuttavia, questo in generale. E’ utile comunque fare delle precisazioni. Infatti, un conto è portare l’immagine che ritrae un soggetto terzo, agli occhi di una ristretta cerchia di persone, altro è diffondere l’immagine di un soggetto. Il concetto di diffusione infatti implica il rendere noto un fatto, un avvenimento, una documentazione, un’opera ad un pubblico di persone indeterminato. E quando un’ immagine foto o video che sia, viene trasmessa attraverso un sito si parla generalmente di diffusione, a meno che non si renda fruibile l’immagine stessa a mezzo di una pagina web privata opportunamente creata, il cui accesso è coperto dall’uso di idonei strumenti, come possono essere ad esempio le credenziali ID e Password.
In ogni caso, ai sensi dell’art 97 della legge sul diritto d’autore, la riproduzione della fotografia è lecita, senza consenso, se giustificata dall’ufficio pubblico coperto, collegato a fatti, cerimonie, eventi che si svolgono in pubblico (inteso come luogo pubblico o aperto al pubblico).
Quindi le immagini di funzionari pubblici o pubblici ufficiali, ritratti durante l’esercizio delle loro funzioni, possono essere diffuse quando queste si svolgono in luogo pubblico, a meno che non vi sia stato un provvedimento dell’autorità che ne abbia vietato la diffusione.
In relazione a tali soggetti, intesi invece come privati cittadini, qualora essi abbiano modo di ritenere che la loro privacy sia stata violata in relazione alla diffusione dei ritratti o dei filmati che li ritraggono, come afferma il Garante, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria. In tali casi, l’autorità dovrà compiere un’analisi dettagliata della singola immagine e verificare qual è l’essenza stessa della fotografia.
Annalisa Spedicato
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