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vignettamediazioneambiente(di Veronica Dini*) – La mediazione civile è ormai un’esperienza piuttosto consolidata nel nostro ordinamento, di cui si conoscono le potenzialità e a cui anche i soggetti più conflittuali cominciano ad avvicinarsi con meno diffidenza.

L’obiettivo del presente contributo è quello di verificare se vi sono margini per l’applicazione di tale istituto anche in materia ambientale, dove la delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco spesso non sono compatibili con la lunghezza dei procedimenti giudiziari e con i relativi costi.

I casi cui facciamo riferimento sono quelli in cui ci si trovi in presenza di una controversia di natura civile (o commerciale) in cui si dibatta di danni cagionati all’ambiente e/o alla proprietà privata, che siano di entità lieve e soprattutto reversibili: si pensi alle liti tra vicini, a fenomeni di contaminazione locale – di suoli o acque, a problemi nella raccolta differenziata, a episodi di sversamento illegale di rifiuti, all’emissione di rumori o fumi, ma anche alla costruzione di manufatti che non rispettano le distanze minime di legge.

Può verificarsi, ad esempio, che all’esito di un procedimento penale avente a oggetto  un’ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi, il Giudice emetta una sentenza di condanna generica, rinviando tuttavia a un’eventuale causa civile la liquidazione del danno effettivamente subito dalla parte civile.

In questo caso, potrebbe essere utile lo svolgimento di un procedimento di mediazione – anche su sollecitazione del Giudice – in cui negoziare (esclusivamente) le modalità del ripristino dello stato dei luoghi, compromessi dalle condotte delittuose, il risarcimento delle cd. perdite provvisorie (ad es. connesse alla mancata fruizione del bene ambientale protratta sino alla loro reintegrazione) e il danno non patrimoniale (ad es., il danno all’immagine subito da un’associazione di protezione ambientale o da un Ente). Quanto al ripristino, spesso incentrato sulla rimozione dei materiali illecitamente abbandonati), si osserva che la mediazione potrebbe consentire di individuare le modalità di intervento concretamente più adeguate al caso di specie e di limitare eventuali successivi contenziosi incentrati sull’efficacia delle stesse. L’accordo potrebbe, dunque, avere a oggetto il progetto esecutivo che il responsabilità della contaminazione sarà chiamato a eseguire, oltre che l’eventuale pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza degli obblighi assunti.

Ebbene, sotto questo profilo, l’esperienza di altri Paesi Europei dimostra che, a fronte della compromissione di una matrice ambientale, può risultare vantaggiosa l’attivazione di un procedimento di mediazione, in cui negoziare le modalità di ripristino dello stato dei luoghi, il danno patrimoniale – incluso quello connesso alle c.d. perdite provvisorie, oltre che il danno non patrimoniale (ad es. il danno all’immagine), anche qualora sia subito dagli Enti Locali. D’altra parte, lo strumento della mediazione potrebbe rivelarsi utile anche dal punto di vista del soggetto cui sia imputabile la contaminazione, il quale potrebbe avere interesse a definire la vicenda in tempi rapidi, con oneri inferiori e, soprattutto, con una minore esposizione mediatica.

In questo senso, dunque, accedere alla mediazione in materia ambientale consente di :

  • risolvere il problema di natura ambientale attraverso soluzioni creative e concrete, difficilmente ottenibili – soprattutto in tempi rapidi – nelle sedi giudiziarie,
  • ottenere soluzioni più aderenti alle peculiarità della lite, non imposte da un terzo ma individuate dalle parti
  • soddisfare i reali interessi e bisogni sottesi alla lite,
  • raggiungere l’obiettivo primario, indicato dalla normativa in materia di danno ambientale : il ripristino dello stato dei luoghi,
  • intervenire in modo tempestivo e talvolta preventivo,
  • raggiungere tali obiettivi con costi inferiori (e con specifiche agevolazioni fiscali) e maggiore riservatezza,
  • evitare il rischio, per gli operatori economici e gli Enti Locali, di interruzione o sospensione dei lavori, nel caso di realizzazione di opere edili e/o infrastrutturali,
  • migliorare l’immagine di tutti i soggetti coinvolti e creare consenso.

Le osservazioni che precedono sono, del resto, confermate anche dalla lettura della relazione illustrativa al D.lgs. 28/2010 e, in particolare, della parte relativa all’art. 5: vi è, infatti, una forte assonanza tra le controversie in materia ambientale e quelle assoggettate alla disciplina della mediazione, che il legislatore definisce, tra l’altro:

  • cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia;
  • controversie in materia di risarcimento del danno che traggono origine da rapporti particolarmente conflittuali.

Naturalmente, vertendosi in materia di danno ambientale, la presenza di esperti del settore è pressoché imprescindibile: essi, peraltro, possono essere coinvolti sia attraverso la nomina di un mediatore ausiliare, che con la designazione di un tecnico iscritto nell’albo dei consulenti presso il Tribunale competente per territorio. Ciò, senza alterare o stravolgere la natura dell’istituto.

Una nuova sfida e una nuova opportunità, si profila dunque all’orizzonte nella storia della mediazione civile.

*Veronica Dini

avvocato cassazionista del Foro di Milano e si occupa, in particolare, di

  • diritto ambientale (tutela dell’ambiente e del paesaggio, valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, bonifica dei siti contaminati, danno ambientale, industrie a rischio di incidente rilevante, due diligence ambientali, class action);
  • diritto penale d’impresa (responsabilità penale e amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i., reati contro la Pubblica Amministrazione, amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità);
  • diritto dell’edilizia e dell’urbanistica, espropri per pubblica utilità, appalti e grandi opere;
  • tutela penale della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro;
  • responsabilità medica.

Patrocina nell’ambito di contenziosi di natura penale, civile e amministrativa, anche nelle giurisdizioni superiori, oltre a svolgere attività di mediazione civile.

Lo Studio offre servizi di formazione professionale e consulenza legale – anche in materia di progettazione europea.

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