di Marta Ferrari – La sentenza n. 4361/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, affronta il tema dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per gli atti di mediazione, stabilendo con chiarezza i limiti di tale regime agevolato in relazione agli atti successivi di trasferimento immobiliare. L’oggetto della controversia risiede nella richiesta dell’Agenzia delle Entrate di applicare l’imposta di registro su un atto notarile di trasferimento immobiliare, nonostante il trasferimento fosse avvenuto in attuazione di un accordo di mediazione. La sentenza, oltre a richiamare i principi della normativa di riferimento, contribuisce a delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010, con particolare attenzione alla natura eccezionale delle agevolazioni fiscali previste.
Svolgimento del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato dal contribuente contro un avviso di liquidazione, con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di imposte di registro per un trasferimento immobiliare. Il trasferimento, avvenuto in esecuzione di un accordo di mediazione, era stato formalizzato in un atto notarile successivo all’accordo stesso, e l’Ufficio sosteneva che tale atto non fosse esente dalle imposte, ritenendo applicabile l’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 solo agli atti strettamente connessi al procedimento di mediazione.
Motivazioni della sentenza di appello
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, argomentando che la decisione era stata presa senza considerare i presupposti corretti per l’applicazione delle esenzioni. La Corte di secondo grado, riformando la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso dell’Ufficio, facendo leva su una duplice motivazione:
- Limitazione delle agevolazioni agli atti del procedimento di mediazione: La Corte ha precisato che le agevolazioni fiscali previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 devono essere applicate in modo restrittivo, essendo di natura eccezionale. Esse si riferiscono solo agli atti interni al procedimento di mediazione, come il verbale di conciliazione, le eventuali memorie delle parti e i documenti strettamente necessari alla conclusione della mediazione stessa. La Corte ha rilevato che un atto notarile successivo, pur attuando l’accordo di mediazione, costituisce un atto autonomo con effetti traslativi, non beneficiando quindi delle esenzioni previste per l’accordo di mediazione.
- Effetto traslativo dell’atto notarile: La decisione sottolinea che l’atto notarile successivo alla mediazione non si limita a recepire l’accordo di mediazione, ma è il documento che effettivamente realizza il trasferimento di proprietà. Pertanto, si tratta di un atto che determina una nuova imposizione fiscale, da assoggettare a tassazione ordinaria, dato che l’agevolazione non è estensibile ad atti che vanno oltre la semplice esecuzione dell’accordo di mediazione.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 11617/2020), secondo cui l’applicazione del regime fiscale agevolato deve limitarsi agli atti necessari per la mediazione, escludendo atti autonomi con effetti traslativi come il trasferimento di immobili. Tale interpretazione risulta coerente con il principio di rigida interpretazione dei trattamenti agevolativi, essendo quest’ultimi di carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibili di estensione analogica.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 4361/2024 offre un contributo importante alla chiarificazione dei limiti delle agevolazioni fiscali previste per i procedimenti di mediazione, rafforzando un orientamento giurisprudenziale che tende a interpretare in senso restrittivo tali benefici. L’esenzione fiscale per i procedimenti di mediazione, pur rappresentando uno strumento per favorire la risoluzione amichevole delle controversie, non può essere estesa agli atti autonomi e successivi che determinano il reale effetto traslativo.
Con questa pronuncia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio invita a una maggiore attenzione nella distinzione tra gli atti strettamente legati al procedimento di mediazione e quelli successivi, che si limitano a formalizzare effetti patrimoniali derivanti dall’accordo mediativo, ma richiedono comunque un nuovo atto di tassazione ordinaria. Tale delimitazione può avere un impatto significativo sui procedimenti di mediazione immobiliare e sulle conseguenti strategie fiscali da adottare.
Marta Ferrari
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