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copyright2E’ lecito inserire nel codice di un sito web, la stringa che permette di ospitare su quel sito stesso un video o altro contenuto presente su un altro sito?

Questa tecnica si chiama precisamente embedding e rientra nella più generica pratica del framing. Essa consiste appunto nel richiamare sulla pagina di un sito terzo, attraverso una stringa di codice, il contenuto presente su un altro sito web.

Può accadere che questa stringa sia resa disponibile già dal sito originario e, in questo caso, non ci sono dubbi, abbiamo l’autorizzazione ad ospitare sul nostro sito quel contenuto. Ma, quando non esiste questo consenso esplicito, si può dire che la pratica sia comunque lecita?

In realtà, vi sono casi e casi. Pertanto, non è possibile generalizzare.

Andiamo con ordine. La CGUE ha avuto modo di pronunciarsi sull’embedding lo scorso anno – C-348/13 del 21 ottobre 2014 – in merito ad un caso presentatole dai giudici tedeschi, in cui si chiedeva ai giudici europei se la pratica dell’ embedding configurasse atto di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3 (1), della direttiva 2001/29 / CE e pertanto, la condotta di chi lo ponesse in essere violasse le norme comunitarie sul diritto d’autore. I giudici, in quell’occasione, hanno stabilito che questa pratica non debba essere trattata in modo diverso rispetto alle altre forme di collegamento ipertestuale presenti su un sito web e, basandosi su argomenti già analizzati nella pregressa decisione relativa al caso “Svensson” (caso del 13 febbraio 2014, C-466/12), hanno chiarito che, se un contenuto è già stato messo liberamente a disposizione degli utenti del web, quando, ad esempio, viene caricato sulla piattaforma YouTube, chi, mediante la pratica dell’ embedding, inserisce il medesimo contenuto su un altro sito web, non svolge un atto di comunicazione ad un pubblico nuovo e non viola dunque il diritto d’autore. Di conseguenza, secondo i giudici europei la violazione delle norme sul diritto d’autore mediante embedding si avrebbe solo nel caso in cui il consenso per il primo caricamento è assente, in questo caso, chi effettua l’embedding di un contenuto, senza esserne autorizzato, viola i diritti di sfruttamento che per legge spettano in esclusiva all’autore o al titolare.

Il caso riguardava un video promozionale realizzato e caricato su You Tube da una società tedesca che si occupa di fabbricazione e distribuzione di sistemi di depurazione dell’acqua, titolare dei diritti di sfruttamento. La società ha citato in giudizio due agenti commerciali indipendenti, sostenendo che i due agenti avessero violato i suoi diritti a causa di un uso non autorizzato del video promozionale, in quanto, senza il suo consenso, mediante l’ embedding, il video era stato inserito sul loro sito web.

Pare che la società attrice, continuando il giudizio davanti ai giudici tedeschi, stia ora sostenendo che il video sia stato caricato su You Tube senza il proprio consenso, dunque, la Corte Suprema Federale Tedesca ha rinviato la causa al tribunale d’appello che dovrà verificare l’effettiva assenza del consenso, sostenuta dall’attrice. Se i giudici tedeschi accerteranno l’assenza del consenso nel primo caricamento, l’embedding potrebbe essere ritenuto una violazione.

Ad ogni modo, esistendo ancora dubbi sulla liceità dell’embedding e l’impossibilità di stabilire a priori, quando è legittimo il suo impiego o meno, si consiglia di utilizzare questa pratica solo nei casi in cui si è certi della presenza del consenso del titolare dei diritti. In particolare, è bene esaminare con attenzione il caso quando l’operazione viene effettuata per fini di lucro o anche quando il contenuto embeddato include volti di persone, di personaggi famosi, di marchi registrati o anche quando viene praticata da imprese concorrenti, perché in tali circostanze potrebbero sorgere conseguenze legali di altro tipo, come violazione delle norme sul diritto all’immagine, violazione della privacy, violazione delle regole di diritto industriale o configurare atti di concorrenza sleale.

Annalisa Spedicato – Avvocato

Diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Privacy, Diritto dei Nuovi Media

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