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“Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attivita’ di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e’ libera”.

Quello appena esposto é il comma 2 dell’articolo 39 (disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore) del decreto 24.01.12 in cui si prevedeva la liberalizzazione dei diritti connessi. Nel comma terzo si prevedeva che entro i 3 mesi dall’entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

Ieri (20.12.12), a quasi un anno dall’entrata in vigore del suddetto decreto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Paolo Peluffo ha firmato, per il Presidente del Consiglio Mario Monti il decreto di attuazione.

In poche parole cosa significa tutto ciò? Significa che da oggi gli artisti sono liberi di scegliere a chi affidare la gestione e l’intermediazione dei diritti connessi.

Con questo decreto si segna una pagina di svolta per il diritto d’autore in Italia. Finalmente il mercato dei diritti connessi diventa libero e questo potrà significare maggiore qualità, trasparenza, equità, efficienza ed economicità, il tutto a beneficio di autori ed utilizzatori.

Ma quali sono i diritti connessi? «I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive».

Si occupavano di diritti connessi finora la SCF (Società Consortile Fonografici) e il NUOVO IMAIE, società artisti interpreti esecutori, che agiva fino a ieri in regime di monopolio.

La nuova legge parla espressamente di diritti connessi di esecutori e interpreti, il che vuol dire che da oggi quindi sarà possibile, per questi diritti fare concorrenza al Nuovo Imaie (peraltro c’é già il concorrente “Artisti7607”).

I diritti connessi non vanno confusi col diritto d’autore, che rimane in seno alla SIAE. Per l’abolizione del monopolio SIAE (che oggi ha approvato il nuovo statuto) bisognerà attendere ancora.

In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri. Non è comunque obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti.

Salvatore Primiceri

 

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