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soldi-bancaIl decreto salva-banche, le obbligazioni LT2 e la vicenda della Carife alla luce delle osservazioni offerte nell’interpellanza presentata dall’On.le Elio Massimo Palmizio.

(di Enrico Sirotti Gaudenzi) – Il recente decreto legge n. 183/2015(il decreto, entrato in vigore il 23 novembre 2015 a firma del Presidente del Consiglio Renzi e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato abrogato, a seguito della legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 e le disposizioni contenute in tale norma sono confluite all’interno della legge di stabilità), denominato decreto salva-banche, prendendo in esame le attuali crisi che hanno colpito diverse realtà creditizie (Banca delle Marche, Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara /Carife e Cassa di risparmio di Chieti/CariChieti), anticipa in parte l’applicazione del bail in dopo aver considerato le problematiche legate alle obbligazioni “old style”, titoli venduti allo sportello che prevedono, in caso di liquidazione di una banca, di venire pagati solo dopo i crediti chirografari/privilegiati e dopo le obbligazioni senior.

Parecchi clienti ed investitori degli istituti di credito sopra indicati avevano acquistato nel corso degli anni tali prodotti, probabilmente per ottenere qualche punto in più di percentuale di rendimento, assumendosi (qualora informati doverosamente dall’istituto di credito) un maggiore rischio, nel caso di restituzione del capitale rispetto ad altri strumenti: infatti, in caso di liquidazione di un istituto di credito, i portatori di obbligazioni subordinate hanno diritto ad essere rimborsati, solo dopo che siano stati soddisfatti altri creditori (criterio in linea con la gerarchia fallimentare).

Per quanto riguarda poi le obbligazioni LT2 (lower tier 2 – capitale di secondo livello) osserviamo che il diritto al rimborso è condizionato dalle risorse rimaste disponibili dopo il pagamento di tutti i creditori senior e, nel caso in cui le perdite siano superiori al capitale, i titolari di tali obbligazioni non percepirebbero alcunchè.

Col recepimento della direttiva BRRD, la Banca d’Italia, quale organo di risoluzione, può applicare misure che comportano la riduzione di tutti gli strumenti di capitale, per riuscire a coprire le perdite con conseguente conversione delle obbligazioni in azioni, nell’intento di riuscire a ricapitalizzare la banca.

Secondo il contenuto della direttiva e della legislazione nazionale, ciascun creditore non può subire perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbe subito nel caso in cui, in luogo della procedura di risoluzione, si fosse adottata la liquidazione coatta amministrativa.

Probabilmente, se le banche in crisi non fossero state oggetto di risoluzione, sarebbero state sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente eventuale rimborso di tutti i creditori e degli obbligazionisti subordinati solo dopo anni, al termine della liquidazione; la liquidazione coatta amministrativa avrebbe potuto sortire effetti dirompenti sull’economia locale.

La Banca d’Italia, relativamente alle vicende che hanno coinvolto gli istituti sopra citati, sostiene che si è dovuto inesorabilmente giungere ad estendere il sacrificio a tutti gli strumenti subordinati e che si sarebbe conseguito lo stesso risultato, anche se fosse stata seguita la strada della liquidazione coatta amministrativa; ribadisce, poi, che il salvataggio delle quattro banche non è stato effettuato utilizzando solo fondi di natura privata, ma è stato interessato anche il fondo di risoluzione nazionale.

Il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, in caso di avvio di una procedura di risoluzione, si renda necessario ridurre (write down) gli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza, includendo quindi le obbligazioni convertibili e le azioni: in tali casi la Banca d’Italia provvede in un primo tempo a ridurre il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate, al fine di coprire le perdite, in seguito a convertire le obbligazioni in azioni.

Nel caso delle quattro banche sopra citate, le perdite di ciascuna banca erano superiori al valore degli strumenti di capitale, per cui le azioni e le obbligazioni (interessando tutti i livelli e categorie di obbligazioni subordinate) sono state completamente sacrificate; le ulteriori perdite sono state assorbite dal fondo di risoluzione.

Il salvataggio dei suddetti istituti, che in caso di fallimento avrebbero causato gravi problematiche per tutti i risparmiatori e per l’economia locale, è avvenuto per mezzo del bail in: infatti, durante la crisi del 2008, le banche sono state salvate per mezzo degli aiuti provenienti dagli Stati e, quindi, dai contribuenti, cosa che ha comportato un’enorme crisi del sistema col timore di incorrere in fallimenti a catena di diversi istituti di credito. Nel 2008 il denaro pubblico ha permesso di evitare un collasso del sistema bancario, ma ha appesantito gli oneri per i contribuenti, ed ha provocato una grave instabilità dei bilanci pubblici.

L’obiettivo del bail in ora è proprio quello di evitare che si riproponga lo scenario del 2008, perciò il decreto salva-banche ha previsto che, nel risanamento bancario, rientrassero, oltre agli azionisti, anche i titolari di obbligazioni subordinate, titoli di debito ritenuti ad alto rischio e ad elevato rendimento che, in caso di crisi finanziaria della banca che le ha emesse, vengono rimborsate solo dopo aver provveduto al rimborso delle obbligazioni più sicure (senior).

Anche il Governo sostiene (tesi opinabile) che col bail in e col decreto salva-banche, che ha anticipato l’introduzione di tale strumento, si sia probabilmente evitata una crisi molto più pesante, nonostante i mass media, riferendo le vicende dolorose di persone titolari di obbligazioni subordinate, abbiano rivolto pesanti critiche a tale strumento quando, secondo il mio modesto parere, probabilmente la problematica di fondo è dovuta alla mancanza del doveroso e preventivo controllo da parte delle autorità competenti ed alla scarsa trasparenza degli istituti bancari sui prodotti offerti ai propri clienti che, in gran parte, ignoravano i rischi a cui andavano incontro, sottoscrivendo delle obbligazioni subordinate.

Si potrebbe comunque muovere una critica nei confronti del Governo (come esamineremo a breve relativamente alla vicenda che ha coinvolto Carife), in quanto non ha provveduto per tempo, nonostante l’emissione del decreto in esame, a seguire le procedure di controllo nei confronti degli istituti sopra citati, adottando eventuali altre misure, in considerazione del fatto che la loro situazione debitoria era conosciuta da diversi mesi, ed ha così trascurato di tutelare adeguatamente i risparmiatori e gli investitori di tali realtà creditizie.

Il comportamento e le decisioni prese dalla Banca d’Italia nel caso Carife hanno suscitato da subito l’interesse dell’On.le Palmizio (già interessato alle conseguenze del decreto salva-banche in una precedente interpellanza presentata il 4 dicembre scorso).

L’On.le, infatti, ha promosso la predisposizione di un’immediata interpellanza (l’interpellanza è stata sottoscritta peraltro da trentuno cofirmatari), presentata il 16 marzo scorso, al fine di domandare al Ministro dell’Economia e delle Finanze se questo abbia intenzione di fare chiarezza sui fatti che hanno riguardato la Carife e sulle presunte anomalie relative alla procedura di amministrazione straordinaria ed al conseguente commissariamento. Viene chiesto, inoltre, se il Ministro fosse a conoscenza delle reali motivazioni relative al non accoglimento della proposta presentata da parte della Fondazione Carife in merito alla disponibilità di un Fondo d’investimento, volto ad intervenire nell’aumento di capitale, al fine di salvaguardare le sorti dell’istituto di credito.

Con tale atto si domanda, cosa di fondamentale importanza, quali possibili strade e quali strumenti possano essere ora utilizzati per tutelare i risparmiatori e gli azionisti dell’istituto che hanno perso tutti i propri risparmi.

Tra le maggiori doglianze sottolineate si evidenzia che nella proposta di commissariamento della Banca d’Italia, presentata al Ministro dell’Economia e delle Finanze fosse contenuto un grave errore, relativo al requisito dei minimi regolamentari che risulterebbe carente per 60 milioni di euro. Presumibilmente tale errore sarebbe derivato da una semplice dimenticanza: infatti non sarebbe stato inserito il dato sulla fiscalità differita attiva, che avrebbe innalzato il patrimonio di vigilanza addirittura ad un’eccedenza pari a 27,5 milioni di euro!

Viene poi rilevato come, durante il commissariamento, la situazione economica della Carife sia peggiorata, nonostante i commissari abbiano ridotto il perimetro di operatività dell’istituto, riducendo le banche controllate e le filiali.

Si ritiene, pertanto, che il commissariamento non abbia sortito alcun effetto positivo: i commissari non hanno trovato alcuna strada utile per fare uscire l’istituto di credito dall’amministrazione straordinaria né, tantomeno, per arginare la crisi.

Dal contenuto dell’interpellanza si evince come la Banca d’Italia non avrebbe considerato neppure che il territorio dove l’istituto di credito operava era stato colpito, nella primavera del 2012, da un forte terremoto che, oltre a causare danni a tutta la clientela, ha provocato una pesante frenata del sistema produttivo della zona.

Bankitalia, addirittura, come si legge nel testo dell’interpellanza, non avrebbe neppure preso in considerazione la proposta presentata dalla Fondazione Carife, relativamente alla disponibilità di un fondo di investimento che potesse intervenire sull’aumento di capitale, nonostante fosse da tempo a conoscenza sia della situazione della Carife che della impossibilità, per il parere negativo della Commissione europea, di utilizzare il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per salvare gli istituti di credito in crisi.

L’On.le Brunetta è del medesimo parere: sostiene infatti che la responsabilità di Bankitalia è molto pesante: essa avrebbe dovuto non solo vigilare sull’operato di Carife, cercando di risanare i conti, ma avrebbe fatto credere che si sarebbe potuto interessare il Fondo Interbancario, quando ciò non era oggettivamente possibile.

Tale comportamento può far emergere eventuali responsabilità da parte della Banca d’Italia e da parte del Governo nella gestione della dolorosa vicenda, che ha causato pesanti sacrifici da parte di tutti i risparmiatori ed azionisti.

Enrico Sirotti Gaudenzi

(Avvocato del Foro di Forlì-Cesena. Esperto di tutela del credito e diritto finanziario.)

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