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di Riccardo Renzi – Non è configurabile il silenzio-inadempimento sull’istanza di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato se il procedimento è sospeso ex lege in attesa delle verifiche sui nulla osta previste dal dl n. 145/2024. Inoltre, chi agisce contro il silenzio deve provare l’effettiva presentazione dell’istanza sulla quale lamenta l’inerzia amministrativa. La successiva adozione del parere richiesto fa cessare la materia del contendere limitatamente a quel segmento procedimentale.

Nessun silenzio dell’amministrazione se il procedimento è fermo per disposizione di legge. Lo ha chiarito il Tar Toscana con la sentenza n. 1111/2026, respingendo il ricorso proposto nell’ambito di una procedura del Decreto Flussi relativa a lavoratori provenienti da uno dei Paesi inclusi nel regime rafforzato di controlli introdotto dal dl n. 145/2024. Il collegio ricorda che l’azione contro il silenzio richiede tre presupposti: presentazione dell’istanza, obbligo dell’amministrazione di provvedere e decorso del termine senza risposta. Nel caso esaminato mancava anzitutto la prova dell’avvenuta richiesta del visto presso la rappresentanza diplomatica competente. In giudizio erano stati depositati soltanto gli atti dello Sportello unico per l’immigrazione e alcune comunicazioni interlocutorie, ma non le domande di visto. La sentenza si concentra poi sull’effetto dell’art. 3 del dl n. 145/2024. La norma dispone che, per i cittadini provenienti da Stati considerati ad alto rischio di irregolarità documentale, l’efficacia dei nulla osta già rilasciati resti sospesa fino al completamento delle verifiche previste dall’art. 22 del testo unico immigrazione. Durante tale fase risultano sospesi anche i procedimenti di rilascio dei visti collegati ai nulla osta. Secondo il Tar, la sospensione legale esclude in radice l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi. Se manca l’obbligo di provvedere, viene meno uno degli elementi essenziali dell’azione ex artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo e il ricorso non può essere accolto. Diversa la sorte della domanda riferita al parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha documentato la conclusione delle verifiche e l’adozione del parere richiesto, cui è seguita la revoca dei nulla osta inizialmente rilasciati. Per questa parte il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuta meno l’inerzia contestata.

La pronuncia ribadisce quindi due principi: l’azione contro il silenzio non può essere utilizzata quando il procedimento è sospeso per espressa previsione normativa e l’onere probatorio grava sul ricorrente, che deve dimostrare l’effettiva presentazione dell’istanza rispetto alla quale assume essersi formato il silenzio dell’amministrazione.

Riccardo Renzi

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