(di Giulio Perrotta) Dunque, siamo arrivati. Dopo l’entrata in vigore del Jobs act, arrivano i quattro decreti attuativi, che ridisegnano la disciplina del lavoro in modo del tutto stringente.
Tra le tante novità che vanno ad integrare il progetto previsto nel Jobs act, si prevede:
a) l’allungamento della durata per la Naspi (il sussidio contro la disoccupazione involontaria). Viene portato da diciotto a ventiquattro mesi, con un tetto alla durata della cassa integrazione da tre a due anni nel quinquennio (l’ammortizzatore sale a tre anni con l’utilizzo dei contratti di solidarietà);
b) il contratto a tutele crescenti per i neoassunti. In particolare, dal 7 Marzo 2015 è entrato in vigore il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi assunti, pertanto il reintegro nel posto di lavoro viene escluso nei casi di licenziamento “economico”, prevedendo un indennizzo economico pari a due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro. Non viene intaccato il diritto al reintegro nei casi di licenziamenti nulli e discriminatori e specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato;
c) la nuova indennità di disoccupazione. Entrata nel Maggio 2015 in vigore la Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), chi perde il lavoro, e ha almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, ha diritto al sussidio, fino a 1.300 euro mensili). Tuttavia, per percepire la Naspi, il disoccupato dovrà partecipare alle iniziative di riqualificazione professionale;
d) l’introduzione della DIS-COLL per i collaboratori. Durerà sei mesi, a patto che si abbiano almeno tre mesi di contributi;
e) l’introduzione dell’ASDI, l’assegno di disoccupazione per chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego ed è in una condizione economica di bisogno. Durerà sei mesi, ma l’erogazione sarà possibile fino al raggiungimento dei trecento milioni di euro stanziati per il fondo;
f) il congedo parentale fino ai dodici anni del figlio. Il congedo parentale facoltativo parzialmente retribuito (pari al 30%) viene riconosciuto fino all’età del figlio di sei anni, mentre prima era di tre anni, mentre quello retribuito passa da otto a dodici anni;
g) nei casi di parto molto prematuro, la maternità obbligatoria può superare i cinque mesi;
h) l’abrogazione dei contratti di collaborazione a progetto. Non potranno più essere attivati e quelli già in essere proseguiranno fino alla loro scadenza naturale;
i) CIG. Si limita la durata della CIG fino a ventiquattro mesi nell’ultimo quinquennio, passando a trentasei nel caso di contratti di solidarietà;
l) ANPAL. Arriva l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, istituisce una rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale, attiva dal primo trimestre 2016, dove verrà definito lo stato di lavoratore disoccupato e di lavoratore a rischio disoccupazione, valutando il livello di occupazione;
m) Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il decreto, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, prevede l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che sotto la guida del ministero del Lavoro coordinerà tutto l’attuale personale ispettivo;
n) dimissioni in bianco. Non sarà più possibile effettuarle. Andranno fatte in via telematica su appositi moduli resi disponibili nel sito del ministero;
o) controlli a distanza. Le aziende potranno assegnare ai lavoratori strumenti di lavoro come pc, tablet e cellulari che abbiano la capacità di controllare a distanza il lavoratore. Non occorrerà un accordo sindacale o un’autorizzazione del ministero, richiesto invece per installare telecamere; tuttavia, sarà sempre obbligatorio informare preventivamente e adeguatamente i lavoratori sulle modalità d’uso degli strumenti, nel rispetto delle norme sulla privacy.
Tante novità e una sola domanda: sarà sufficiente a garantire la crescita sociale e l’abbattimento della disoccupazione giovanile?
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