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testamentobiologico(di Enrico Sirotti Gaudenzi)* – Presi coscienza del giuramento di Ippocrate da piccolo, quando lo notai incorniciato tra i tanti diplomi di specializzazione in varie branchie della medicina, nello studio di Renato, il nonno paterno.

Allora mi fu spiegato come il medico greco Ippocrate sia stato il primo che abbia cercato di liberare la scienza della medicina dalle componenti magiche e superstiziose, nonostante il giuramento inizi con un’invocazione ad alcune divinità com’era in uso in quell’epoca: Ippocrate chiedeva ai suoi allievi che si impegnassero a prescrivere cure con l’unico scopo di guarire i malati, senza usare violenza, senza somministrare mai farmaci mortali o abortivi, anche se richiesti dai pazienti, …

Così recita parte del giuramento: “Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio; mi asterrò dal recar danno e offesa.
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo

Parte di questi principi sono stati inseriti in diversi codici internazionali di norme etiche per la professione medica ed è ancora oggi tradizione, al momento della laurea in medicina degli studenti di talune università, prestare giuramento ai dettami del medico Ippocrate.

Anche il giuramento moderno del comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, adottato nel 2007, ripercorre alcuni passi del giuramento del medico greco: in particolare il testo conferma l’impegno a “non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona”.

Il nuovo codice deontologico dei medici però subisce poi importanti modifiche sminuendo l’importanza del giuramento del medico che, con la sola iscrizione all’albo, si impegna a rispettare il codice deontologico: vi sono aperture in merito alla fecondazione assistita (scompaiono dal testo tutte quelle restrizioni indicate nel testo del 2006); il termine “paziente” viene sostituito da “persona assistita”; vengono abolite le parti che esprimono il divieto, anche nell’interesse del nascituro, di attuare forme di maternità surrogata o forme di fecondazione assistita in quanto, secondo il nuovo testo, i trattamenti relativi alla procreazione assistita sono effettuati secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente.

Detto questo, passiamo a parlare del testamento biologico di cui già da vent’anni si parla, col quale si afferma la volontà dell’interessato di scegliere come vivere i suoi ultimi giorni e come porre fine alle sue eventuali sofferenze, quando ancora è lucido e capace di indicare le proprie volontà.

Ispirandosi a questo principio, nel 1997 la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina all’art. 9 sancì che venissero rispettati i desideri espressi nel testamento biologico, quando il paziente non fosse più in grado di esprimere le proprie volontà.

Il 18 dicembre 2003, in Italia, il comitato nazionale per la bioetica approvò un documento in cui si chiedeva che fosse il legislatore ad obbligare il medico ad osservare le volontà espresse anticipatamente dal paziente e a motivare nella cartella clinica ogni eventuale decisione contraria.

Così ora, dopo diversi anni, il Parlamento si è trovato a dover prendere in esame un disegno di legge sul biotestamento e, dopo mesi di incontri e scontri, un testo di legge è stato approvato alla Camera dei Deputati (con 326 voti favorevoli) e si appresta ad essere valutato in Senato: ora si prevede che il paziente possa abbandonare le terapie e che il medico possa rifiutarsi di assisterlo in questa decisione.

Il primo articolo del nuovo disegno di legge prende in esame il consenso informato e dispone che il paziente abbia il diritto di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso (tranne nei casi previsti dalla legge) secondo gli artt. 2, 13, 32 della Costituzione e degli artt. 1 (dignità umana), 2 (diritto alla vita) e 3 (diritto all’integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. In tale articolo la nutrizione e la idratazione artificiale si considerano “trattamenti sanitari” (ciò ha destato parecchie polemiche sia da parte degli esponenti di Forza Italia che da parte dei parlamentari cattolici; questi ultimi hanno definito tale disegno di legge come la decretazione della morte per fame e sete!).

Il medico, poi, deve rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario ed è considerato esente da responsabilità civile o penale.

Il testo mette in rilievo come medico e paziente devono collaborare, il primo, con la sua competenza, il secondo, con la sua autonomia decisionale, per un esito ottimale delle cure (in questa relazione medico-paziente potranno essere coinvolti, su consenso del paziente, anche i familiari o conviventi del paziente stesso).

Viene altresì disciplinato il diritto all’informazione: ogni persona deve conoscere il proprio stato di salute, la diagnosi della propria malattia, la prognosi, i benefici e i rischi dei trattamenti sanitari, ha però anche il diritto di rifiutare di conoscere suddette inormazioni e di indicare un familiare o una persona di fiducia che le riceve. Inoltre ogni persona maggiorenne o capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario per la sua patologia e di revocare il consenso, anche se la revoca comporta l’interruzione del trattamento, la nutrizione e l’idratazione artificiale. Quanto sopra elencato dovrà essere annotato nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il paziente potrà, tuttavia, modificare sempre la propria volontà.

Il testo in esame prende in considerazione, all’art. 2, anche la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e la dignità che deve essere preservata anche nella fase finale della vita, con la possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua (in tale ultimo caso l’adozione o il rifiuto della stessa devono essere motivati ed annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico).

Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Relativamente al tema dei minori o delle persone incapaci, l’art. 3 del testo di legge votato dalla Camera stabilisce che il consenso informato sia espresso dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenendo comunque in considerazione la volontà della persona minore di età o legalmente incapace.

All’art. 4 vengono disciplinate le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ovvero quegli atti con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, in vista di una possibile e futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e le proprie preferenze in relazione ai trattamenti sanitari, esprimere il proprio consenso o il proprio rifiuto relativamente alle scelte diagnostiche o terapeutiche, indicare una persona di fiducia (fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con la struttura sanitaria. Il fiduciario, che deve essere una persona di maggiore età e capace di intendere e volere, può accettare la nomina (con la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo), ma può anche rinunciarvi (con atto scritto). L’incarico al fiduciario può in ogni momento essere revocato senza la necessità di fornire alcuna motivazione. Il medico deve rispettare il contenuto delle DAT, che però possono essere disattese, quando appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti all’attuale condizione clinica del paziente o, infine, sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata (con la medesima forma possono essere in ogni momento modificate e revocate le disposizioni ivi contenute) e sono esenti da ogni imposta di bollo o tributo; vengono raccolte in un registro regionale, essendo impossibile ottenere la creazione di un registro nazionale a causa della mancata copertura economica. Nel caso in cui le condizioni del paziente non permettano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono essere raccolte anche a mezzo di videoregistrazione o di altro strumento atto a raccogliere la volontà del paziente con disabilità di comunicare.

L’art. 5 del disegno di legge sul testamento biologico disciplina la “pianificazione condivisa delle cure” ovvero la possibilità di definire, quando ci si trovi di fronte all’evolversi di una patologia cronica, una pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente, alla quale il medico è tenuto ad attenersi.

L’art. 6 prevede che quanto disposto dalla presente legge sul biotestamento sia applicabile alle dichiarazioni di volontà già presentate e depositate: l’articolo in questione dispone, infatti, che: “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”.
Viene poi prevista, all’art. 7, una clausola di invarianza finanziaria che prevede l’esclusione di nuovi oneri per la finanza pubblica.

L’art. 8, infine, spiega che sarà cura del Ministro della salute trasmettere alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’applicazione della presente legge.

Questi temi sono stati a lungo dibattuti alla Camera dei Deputati: gli esponenti del mondo cattolico hanno vivacemente criticato questo disegno di legge in Parlamento, che potrà dare origine a molti problemi e minare alla base la certezza della indisponibilità della vita umana.

Addirittura alcuni sacerdoti nel meridione hanno fatto suonare a morto le campane delle chiese per protestare e far capire che in Italia la morte vince sulla vita.

La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha invece applaudito a questo nuovo disegno di legge e ha affermato che il Parlamento ha riservato troppi indugi nel trattare la vita, la morte, il dolore fisico, tutti temi che toccano in profondità l’essere umano.

Il gruppo Forza Italia alla Camera ha deciso di esprimere il proprio voto contrario a tale provvedimento, garantendo però la libertà di coscienza ai parlamentari che non si riconosceranno nella posizione decisa dalla maggioranza del gruppo stesso.

Renato Brunetta, pur affermando che è giusto che si faccia una legge su questo importante tema, essendo favorevole alla libertà di scelta del paziente e contrario ad ogni forma di accanimento terapeutico, afferma di essere contrario a questa legge non solo per la possibilità che tale testo possa comportare innumerevoli contenziosi con la conseguenza che saranno i giudici a decidere e a “scrivere le regole”, ma anche perché siffatta legge rischia di essere pericolosa, in quanto non potrà migliorare la condizione dei pazienti dal momento che definisce l’idratazione  e l’alimentazione come terapie, anziché come normali sostegni di vita.

*Enrico Sirotti Gaudenzi

Avvocato

Responsabile giustizia Forza Italia Emilia Romagna

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