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di Avv. Giovanni Reho e Dr. Jacopo Francesco Merzi – Nel calcio professionistico contemporaneo il rapporto tra club e calciatore non è e non può essere ricondotto unicamente alla dimensione sportiva della prestazione.

Il calciatore professionista, prima ancora che atleta, è inserito in un sistema federale quale lavoratore che presta la propria attività in favore di una società sportiva; un vero e proprio rapporto contrattuale caratterizzato da obblighi, diritti, vincoli di durata, profili retributivi e possibili conseguenze in caso di inadempimento o risoluzione anticipata.

Tale prospettiva giuslavoristica è essenziale per comprendere la portata della recente riforma del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ossia il regolamento internazionale che disciplina lo status dei calciatori e il sistema dei trasferimenti tra club appartenenti a federazioni diverse. Il sistema dei trasferimenti e le regole che lo disciplinano, infatti, non incide soltanto sull’organizzazione delle competizioni o sugli equilibri economici tra le varie società sportive, ma condiziona direttamente la libertà professionale del calciatore come lavoratore e la sua effettiva mobilità all’interno del mercato calcistico internazionale.

In questo contesto assume particolare rilievo la recente sentenza Diarra, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 4 ottobre 2024, è intervenuta sulla compatibilità di alcune disposizioni del RSTP FIFA rispetto ai principi europei in materia di libera circolazione dei lavoratori.

La vicenda pone una questione di fondo:

fino a che punto un regolamento sportivo internazionale può incidere sulla libertà di un calciatore professionista di proseguire la propria carriera presso un nuovo datore di lavoro?

La domanda è centrale poiché la nuova riforma del RSTP FIFA approvata pochi giorni fa non può essere letta ed analizzata unicamente come una mera modifica tecnica della disciplina dei trasferimenti, ma piuttosto come un vero e proprio tentativo di ricostruire delle basi solide e condivise tra tutte le parti del mercato.

Il punto di arrivo del percorso giurisprudenziale in materia, e al tempo stesso il punto di partenza di tale ricostruzione regolamentare, è rappresentato proprio dalle criticità emerse nella sentenza Diarra. La Corte di Giustizia ha infatti evidenziato come il sistema previgente, fondato sulla responsabilità solidale del nuovo club, sul rischio di sanzioni sportive e sulle incertezze legate al rilascio del Certificato Internazionale di Trasferimento, potesse produrre un effetto concretamente dissuasivo sulla mobilità professionale del calciatore.

Secondo la Corte Europea, tale sistema esponeva i club interessati al tesseramento a “rischi giuridici rilevanti”, a oneri economici imprevedibili e potenzialmente molto elevati, nonché a possibili conseguenze sul piano sportivo, risultando nel complesso “chiaramente idoneo” a dissuadere le società dall’ingaggiare calciatori coinvolti in una controversia contrattuale con il club di provenienza.

Il punto centrale non è, quindi, la negazione della stabilità contrattuale quale valore del sistema calcistico, ma la necessità che tale stabilità venga perseguita attraverso strumenti proporzionati, prevedibili e non eccessivamente penalizzanti per la libertà lavorativa del calciatore. La Corte non esclude che l’ordinamento sportivo possa prevedere conseguenze in caso di risoluzione anticipata del contratto senza giusta causa, ma impone che tali conseguenze non vadano oltre quanto necessario rispetto all’obiettivo perseguito.

È su tale prospettiva che la nuova riforma pone le basi del mercato del futuro. Il nuovo regolamento sembra infatti muoversi nella direzione di un maggiore equilibrio tra le parti: da un lato, la tutela dei club, della stabilità dei contratti e della regolarità delle competizioni; dall’altro, la necessità di evitare che il calciatore sia esposto a conseguenze sproporzionate, tali da comprometterne concretamente la mobilità professionale.

Tale riequilibrio emerge, anzitutto, dalla nuova formulazione dell’art. 17 RSTP, ora dedicato alle “Consequences of a Breach of Contract”. La norma non si limita più a prevedere genericamente le conseguenze della risoluzione senza giusta causa, ma introduce un sistema maggiormente analitico e prevedibile. In particolare, viene riconosciuta alle parti la possibilità di predeterminare contrattualmente l’indennizzo dovuto in caso di violazione del contratto, ferma restando la possibilità per il FIFA Football Tribunal di ridurre l’importo ove eccessivo o di disapplicarlo qualora risulti manifestamente iniquo.

In assenza di una clausola di indennizzo concordata, il nuovo sistema valorizza il principio della compensazione effettiva del danno subito, con l’obiettivo di superare l’incertezza dei criteri precedenti e di evitare quantificazioni sproporzionate. Viene così rafforzata la prevedibilità delle conseguenze economiche della violazione contrattuale, aspetto centrale alla luce delle criticità evidenziate dalla sentenza Diarra.

La riforma interviene anche sul piano sanzionatorio, introducendo un sistema più graduale: le conseguenze per i club possono variare da un semplice ammonimento con sanzione pecuniaria fino, nei casi più gravi, al divieto di registrare nuovi calciatori.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’art. 21-bis RSTP, che riconosce al calciatore, in determinate ipotesi, una quota del corrispettivo di trasferimento percepito dal club cedente. La disposizione assume un valore non solo economico, ma anche simbolico, poiché attribuisce rilievo diretto alla posizione del giocatore nel valore generato dal proprio trasferimento, superando una lettura del calciatore come mero oggetto della negoziazione tra club.

Si evidenzia quindi come tale riforma non incida solo sul contenuto delle singole disposizioni, ma anche sul metodo di formazione delle regole. Il coinvolgimento dei rappresentanti dei calciatori, dei club e delle leghe internazionali segna infatti il passaggio da una disciplina prevalentemente imposta dall’ente regolatore a un modello maggiormente partecipato, fondato sul confronto tra i principali soggetti del sistema. Non sembra ancora possibile qualificare il nuovo RSTP come un contratto collettivo in senso tecnico, almeno secondo le categorie tradizionali del diritto del lavoro. Tuttavia, la riforma introduce elementi che richiamano una logica di regolazione collettiva transnazionale del lavoro calcistico

In questa prospettiva, il nuovo RSTP non chiude il dibattito aperto dalla sentenza Diarra, ma lo sposta su un piano più ampio. Il futuro del sistema dei trasferimenti dipenderà dalla capacità di mantenere un equilibrio effettivo tra autonomia sportiva, esigenze dei club e diritti dei calciatori. È proprio in questo equilibrio che può delinearsi una nuova forma di governance del lavoro sportivo internazionale.

Avv. Giovanni Reho e Dr. Jacopo Francesco Merzi

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