di Avv. Giovanni Reho – La Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/22) ha introdotto nel processo del lavoro un rito stragiudiziale alternativo da tempo adottato nel processo ordinario.

Le parti, datore di lavoro e lavoratore con l’assistenza dei rispettivi avvocati, potranno conciliare e transigere tra loro ogni vertenza con la cd. negoziazione assistita.

Nel rispetto dell’art. 412 ter c.p.c. e quindi delle modalità previste per la conciliazione e l’arbitrato, ciascuna parte potrà disporre dei propri diritti negoziandoli direttamente con il patrocinio del proprio avvocato di fiducia, giungendo ad un risultato condiviso, equiparato a tutti gli effetti a quello del verbale di conciliazione sottoscritto nelle cd. sedi protette.

La negoziazione assistita non è obbligatoria, non è prevista come condizione di procedibilità prima del ricorso al giudice del lavoro e non esclude la possibilità della conciliazione secondo le forme preesistenti.

L’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita stabilisce uno status definitivo alla risoluzione negoziata della controversia. Non è infatti impugnabile nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 2113, quarto comma, c.c.

La nuova forma di giustizia alternativa per le controversie di lavoro rappresenta una delle novità più significative della riforma, in quanto supera la rigida previsione secondo cui le controversie di lavoro potessero formare oggetto di transazione o di conciliazione solo con la partecipazione dei soggetti abilitati dalla legge.

Non saranno più indispensabili le commissioni di certificazione, le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori ovvero l’intervento del giudice in funzione conciliativa.

Il carattere di definitività dell’accordo viene suggellato con la presenza necessaria dei difensori delle parti, considerati garanti ex lege del contenuto condiviso e negoziato dell’accordo.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo le parti devono trasmettere un esemplare alla competente Commissione di certificazione. Tale adempimento non sembra indispensabile per la validità della negoziazione, traducendosi in una semplice formalità, confermata da due elementi concorrenti:

la legge non ha previsto che la trasmissione alla Commissione di certificazione sia dovuto a pena di nullità dell’accordo;

ricevuto il verbale di negoziazione assistita, la Commissione di certificazione non è tenuta ad ulteriori formalità.

In realtà, la finalità della norma è quella di attribuire, ove fosse necessaria alle parti, la data certa della negoziazione assistita, conferita con la trasmissione telematica alla Commissione di certificazione.

Avv. Giovanni Reho

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