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corte-costituzionale-002La Corte Costituzionale ha esaminato e accolto il ricorso di una coppia bolognese sposata che chiedeva il diritto a mantenere un legame giuridico anche dopo che uno dei due coniugi aveva deciso di cambiare sesso, con il consenso dell’altro. La sentenza è la numero 170/2014.

La storia è quella di una coppia sposata, uomo e donna. Ad un certo punto il marito decide di diventare donna. La moglie acconsente e rispetta il processo di raggiungimento della piena identità sessuale del marito, tanto che i due chiedono di rimanere uniti in matrimonio anche oltre tale decisione.

La vita coniugale trascorsa negli anni precedenti al cambio di sesso costituisce un percorso importante per la coppia che non può essere cancellato. L’annullamento del matrimonio inteso come unione tra uomo e donna deve quindi, per la Corte Costituzionale, essere necessariamente colmato da una legge che preveda una forma alternativa di tutela per le coppie dello stesso sesso; legge che attualmente non esiste andando a creare un vuoto normativo importante a cui il legislatore deve provvedere con massima sollecitudine. Per la Corte, quindi, appare quanto mai urgente che il Parlamento legiferi una volta per tutte in modo da creare una forma giuridicamente rilevante di tutela delle coppie conviventi.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. In via consequenziale, la Consulta ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

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