di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – Una domanda molto frequente rivolta all’avvocato che si occupa di diritto di famiglia riguarda l’assegnazione della casa coniugale e le sorti di tale diritto al raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli maggiorenni.
Una recentissima ordinanza della corte di Cassazione, Sez. I, n. 10301 del 20.04.2026 chiarisce e definisce presupposti e condizioni dell’assegnazione della casa coniugale ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. (già 155-quater c.c.), fornendo criteri utili per la valutazione dell’autosufficienza economica dei figli maggiorenni ai fini della revoca del provvedimento di assegnazione.
L’istituto dell’assegnazione della casa coniugale risponde all’esigenza di conservazione e mantenimento per i figli dell’ambiente domestico di riferimento, riconosciuto come centro degli affetti e delle consuetudini che hanno caratterizzato la vita familiare. È chiaro, dunque, che l’assegnazione può avvenire solo in relazione all’immobile ove la famiglia ha vissuto nel corso dell’unione dei genitori. L’art. 337 sexies c.c. mira, dunque, a garantire i menzionati diritti in favore dei figli, che cessano quando, divenuti maggiorenni, questi raggiungano una certa autonomia economica.
La domanda è allora quando si possa definire raggiunta l’autosufficienza economica dei figli.
Significativo che la sentenza in commento giudichi come non necessario che il figlio abbia rinvenuto un impiego lavorativo a tempo indeterminato, poiché è sufficiente una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana. Nello stesso senso, è sufficiente che il figlio abbia acquisito un’adeguata capacità lavorativa anche se non continuativa e suscettibile di renderlo temporaneamente privo di sostentamento economico. In tale ultimo caso sussisterebbe unicamente a carico dei genitori un obbligo alimentare rispetto alle esigenze minime di vita del figlio.
Nel solco di un indirizzo già consolidato che valorizza in maniera significativa il principio di autoresponsabilità dei figli (Cass. civ. n. 15367/2015; Cass. civ. n. 1585/2014; Cass. civ. n. 1761/2008; Cass. civ. n. 29264/2022), la Cassazione ribadisce che, nonostante non sia previsto normativamente un limite di età per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori, questo non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, anche in caso di mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica. Tale precisazione è di estrema importanza unitamente alla previsione per cui il progressivo avanzamento di età ha un ruolo significativo per la permanenza del diritto del genitore al mantenimento, anche in termini di quantum dell’assegno.
È chiara la ratio sottesa a tale orientamento. L’obbligo di mantenimento a carico dei genitori non può costituire motivo di protratta inerzia da parte del figlio nel reperimento di una occupazione lavorativa. Il diritto al mantenimento del figlio si giustifica, lo chiarisce la stessa ordinanza in commento, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo che tiene conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dello stesso ma che al contempo deve essere circoscritto in termini di contenuto e durata, avuto riguardo anche al tempo mediamente necessario per il normale inserimento all’interno del contesto sociale e lavorativo. L’autoresponsabilità e coscienza del figlio deve ambire al raggiungimento di una vita dignitosa, non già attraverso la sicurezza del mantenimento dei genitori bensì tramite l’impegno, la serietà, la dedizione personale ed eventualmente tramite ogni misura di sostegno al reddito prevista dallo stato.
Sulla scorta di tali principi, l’ordinanza in commento ha stabilito che il conseguimento di una borsa di dottorato, il completamento del percorso universitario e un’entrata economica superiore ai mille euro mensili, sono indici di chiara sufficienza economica che giustificano la revoca dell’assegnazione della casa familiare, salvo la prova contraria di impossibilità nel reperire una occupazione lavorativa più remunerativa.
In conclusione, si ritiene che la recente ordinanza della Cassazione offra spunti di rilevante interesse per la valutazione del raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli maggiorenni, con conseguenze che si riflettono sul diritto del coniuge assegnatario all’assegnazione della casa coniugale. È vero che quest’ultimo istituto nasce con l’obiettivo di prioritaria tutela dei figli, del loro benessere ed equilibrio psicofisico, unitamente all’obbligo al mantenimento economico da parte dei genitori affinchè questi possano sviluppare la loro personalità nel contesto sociale di riferimento. Tuttavia, tale obbligo si inserisce più ampiamente in un piano di formazione e educazione che, decorso un ragionevole lasso di tempo dalla maggiore età, non può essere frustrato dall’inerzia del figlio. Diventa infatti obiettivo di quest’ultimo il raggiungimento di una soddisfacente autonomia e di una piena soddisfazione personale nel contesto sociale di appartenenza.
Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo


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