di Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo – Per gli operatori del diritto di famiglia, il tema della frequentazione tra genitori e figli rappresenta uno degli ambiti più delicati, complessi e al contempo fondamentali. Nel contesto della fine di un rapporto coniugale o affettivo, spesso segnato da difficoltà economiche e conflitti interpersonali, la relazione genitoriale con i figli sopravvive e merita tutela prioritaria.
Dopo la separazione, la prosecuzione di una relazione cooperativa tra genitori è spesso difficile da gestire. La rottura del legame affettivo, infatti, lascia spesso spazio a incomprensioni e scontri che ostacolano il confronto necessario nell’interesse dei figli. Di qui l’esigenza, per chi opera nel settore, di perseguire come obiettivo primario la tutela dei minori e la promozione del diritto alla bigenitorialità.
La bigenitorialità si configura come la presenza stabile e condivisa di entrambi i genitori nella vita del figlio, tale da garantirgli una quotidianità relazionale equilibrata, nel rispetto del dovere genitoriale di cooperare per l’assistenza, l’educazione e l’istruzione della prole.
Il dibattito è oggi particolarmente attuale anche alla luce del disegno di legge n. 832, noto come “ddl pro-bigenitorialità”, all’esame della Commissione Giustizia del Senato. Nonostante le perplessità sollevate, la proposta normativa mira a introdurre modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e al Codice penale, con l’obiettivo di garantire, nell’interesse del minore, una frequentazione paritetica con entrambi i genitori.
Il quadro normativo interno riconosce la centralità della relazione genitori-figli sin dalla Costituzione, che all’art. 30 sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, mentre l’art. 31 impegna la Repubblica nella protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù.
L’art. 315-bis c.c. ribadisce il diritto del figlio a essere mantenuto, educato, istruito e assistito materialmente e moralmente, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Sempre all’interno del citato articolo è garantito il diritto del figlio a crescere all’interno di una famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti. È altresì prevista la possibilità che il minore di anni dodici, o di età inferiore se capace di discernimento, possa essere ascoltato in questioni e procedure che lo riguardano.
La Riforma Cartabia ha inciso profondamente su questi principi. L’art. 316 c.c. afferma che la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, i quali devono esercitarla di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio. Anche il genitore non esercente mantiene l’obbligo di vigilanza sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del minore.
In caso di incapacità o impedimento, l’art. 317 c.c. dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata in via esclusiva dall’altro genitore. Tale responsabilità, peraltro, non viene meno in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.
L’art. 330 c.c. disciplina l’ipotesi della decadenza dalla responsabilità genitoriale per gravi violazioni o abusi, mentre l’art. 332 c.c. ne prevede la reintegrazione una volta cessate le cause ostative. L’art. 333 c.c. consente al giudice di adottare misure meno drastiche, anche di natura coercitiva, in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.
Particolare rilievo assume l’art. 337-ter c.c., che garantisce al figlio il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, prevedendo l’affidamento condiviso come opzione prioritaria, salvo diverso interesse del minore (art. 337-quater c.c.). L’art. 337-quinquies c.c. consente la revisione delle disposizioni sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale in ogni tempo.
La Riforma Cartabia ha inoltre introdotto nuove disposizioni processuali, tra cui gli artt. 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c., volti a rafforzare l’ascolto del minore e a regolamentare i casi di rifiuto del rapporto con un genitore o di ostacoli posti da uno dei due alla frequentazione. Il giudice è tenuto a procedere senza ritardo, anche con l’ausilio di esperti, ove sussistano elementi che impediscono la realizzazione del diritto alla bigenitorialità. In tale contesto è pertanto degno di nota l’introduzione dell’art. 473bis.6 c.p.c. che tratta del rifiuto del minore ad incontrare il genitore. In tale ipotesi, il giudice procede senza ritardo all’ascolto del minore. Risulta rilevante sottolineare che il giudice procede nello stesso modo quando vengano segnalate o allegate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
quadro normativo sopra esposto è riconducibile l’orientamento giurisprudenziale, confermato anche recentemente, secondo il quale la frequentazione con il figlio è possibile anche per il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale. La decadenza, infatti, non è incompatibile con il mantenimento e la coltivazione di un autentico rapporto genitore-figlio. In primo luogo, occorre sottolineare come le ipotesi di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale siano disposte dal giudice in quanto sussista un comportamento pregiudizievole per il minore.
Sul punto la giurisprudenza chiarisce che non occorre che il comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio anche essere meramente potenziale ed eventuale, per esserci verificata una situazione di mero pericolo di danno al minore (Cass. civ., Sez. I, sent. 23 novembre 2023, n. 32537). La norma di cui al menzionato art. 333 c.c. mira, infatti, ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria, precisa la sentenza) del genitore, rilevando l’obiettiva attitudine della condotta stessa ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore (richiamando Cass. 27553/2021).
La formula impiegata dal Legislatore è dunque volutamente ampia a tutela del preminente interesse dei figli minori, con l’obiettivo di introdurre una disciplina molto cautelativa e protettiva, evitando, o quantomeno tentando di evitare, ogni possibile pregiudizio ai figli derivante dalla condotta di un genitore (si veda anche Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529).
Nel richiamare l’ordinanza n. 32290/2023 della Corte di Cass., Sez. I, vengono individuate due categorie di interventi a tutela del minore nell’ipotesi in cui i genitori si rivelino inadeguati all’esercizio della responsabilità genitoriale. La prima è costituita da percorsi di sostegno e supporto alla famiglia, la seconda da interventi che possono limitare o escludere integralmente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c. Misure invece più stringenti, quali quelle contemplate dall’ultimo comma dell’art. 330 c.c., sono disposte solo in presenza di gravi motivi.
Confermando il suddetto orientamento, la recente giurisprudenza soprarichiamata ha affermato come non risulta contrastante con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale la prosecuzione della frequentazione tra il genitore decaduto e il figlio, con le opportune cautele e limiti fissati dal giudice in relazione allo specifico caso concreto e sempre che la fattispecie escluda il pericolo di pregiudizio per il minore (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 21 ottobre 2024, n. 27171).
La Cassazione coglie l’occasione per ribadire che i provvedimenti di cui all’art. 330 c.c., disposti nell’ipotesi in cui ricorra un grave pregiudizio per il figlio, non esonerano il genitore dall’assolvimento dei propri doveri genitoriali, primo fra tutti quello al mantenimento della prole. Rilevante è la conferma del principio in base al quale, essendo garantita dal nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 332 c.c., la possibilità di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, sussistendone i presupposti, non è in astratto incompatibile con i provvedimenti ex art. 330 c.c. una regolamentazione del diritto di visita e frequentazione tra il genitore decaduto e il figlio minore, che il giudice potrà stabilire in relazione al caso concreto con le cautele e limiti ritenuti più opportuni nell’interesse dello stesso.
La sentenza in commento ribadisce come le misure limitative della responsabilità genitoriale, seppure circoscritte in un breve arco temporale, possono compromettere delle relazioni molto delicate, che difficilmente riescono ad essere recuperate a posteriori. La Corte di cassazione precisa, infatti, che la decadenza della responsabilità genitoriale deve basarsi su un inadempimento grave, valutato dal giudice tenuto conto della possibilità di causazione di un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti ed elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). Questo in quanto la responsabilità genitoriale è funzione all’interesse del minore e alla formazione della sua personalità.
Si conferma pertanto l’orientamento giurisprudenziale volto alla prioritaria tutela e conservazione del rapporto genitoriale, alla garanzia di una bigenitorialità che, anche nelle ipotesi più critiche quali la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di un genitore, non esclude – sempre che non costituisca potenziale pregiudizio e con specifica valutazione di opportunità relativamente al caso concreto – la possibilità di regolare la frequentazione tra il genitore decaduto e il figlio.
Per completezza espositiva si evidenzia come l’Italia è stata ripetutamente condannata dalla Corte Edu per non aver disposto misure idonee alla conservazione del rapporto genitoriale (si veda ad esempio Corte Edu 22 aprile 2021 R.B. e M. contro Italia; Corte Edu 28 aprile 2016, Cincimino contro Italia). In entrambe le menzionate sentenze l’Italia è stata condannata per manifesta violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ove è disposto che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
La carenza di iniziative volte ad assicurare l’attuazione del diritto di visita tra genitore e figlio è ragione di condanna nei confronti delle autorità nazionali in quanto il rispetto della vita famigliare è prioritario nell’interesse di qualunque soggetto, a maggior ragione se minore.
Sotto altro profilo più strettamente processuale il Legislatore, con la Riforma Cartabia, ha introdotto gli artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. all’interno della Sezione III del titolo IVbis, recanti disposizioni in materia di persone, minorenni e famiglie. Tali articoli disciplinano l’attuazione dei provvedimenti relativi ai contributi economici, all’affidamento del minore e all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’art. 473bis.38 c.p.c. dispone la competenza, in materia di attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e sull’esercizio della responsabilità genitoriale, del giudice della causa in corso o, se non pende alcun procedimento, del giudice che ha emesso il provvedimento da attuare. Prevede altresì che, quando tra le parti è instaurato un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti nell’interesse dei minori; provvedimenti che conservano la loro efficacia fino a quando non sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice di merito.
Il giudice, sentiti i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, il curatore e il pubblico ministero, tenta la conciliazione tra le parti e se non riesce determina le modalità di attuazione dell’affidamento, assumendo i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’interesse superiore del minore.
Sempre avuto riguardo al preminente diritto alla salute psicofisica del minore, il giudice può autorizzare l’uso della forza pubblica con provvedimento motivato, solo se assolutamente indispensabile. Eventualmente possono essere disposte ulteriori misure di vigilanza da parte del giudice anche con l’ausilio di personale sociosanitario specializzato.
Nell’ipotesi in cui sussista pericolo attuale e concreto, valutato da circostanze oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte idonee a pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore, il giudice dispone le misure necessarie tramite decreto motivato senza preventiva convocazione delle parti.
Di rilevante importanza il successivo art. 473bis.39 c.p.c. riguardante i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni. La norma dispone che in presenza di gravi inadempienze, anche di natura economica o di atti che siano pregiudizievoli per il minore o ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può disporre una modifica dei provvedimenti già in vigore e congiuntamente comminare a) un ammonimento per il genitore inadempiente; b) prevedere una somma di denaro ex art. 614bis dovuta dall’obbligato per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. È altresì prevista la possibilità che il Giudice condanni il genitore inadempiente al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore o, d’ufficio, del minore.
Dall’analisi svolta, emerge come il quadro normativo nazionale, di recente interessato dalla Riforma Cartabia, sia sempre più improntato al rispetto del diritto del minore a vedersi riconosciuto un autentico rapporto con entrambi i genitori, nell’ottica di preservare la relazione anche nelle ipotesi più critiche e patologiche di decadenza dalla responsabilità a carico di un genitore. L’assetto normativo valorizza il principio della bigenitorialità, sempre nella valutazione della situazione specifica e del caso concreto, suggerendo iniziative correttive e sanzionatorie nelle ipotesi di inosservanza dei provvedimenti relativi all’affidamento e alla responsabilità genitoriale. Da ultimo occorre rilevare l’incidenza dell’ascolto del minore, il quale riveste un ruolo centrale nelle dinamiche genitoriali che lo riguardano, e che – sempre che venga ritenuto non pregiudizievole – può costituire un elemento prezioso per l’indagine fattuale e specifica sul nucleo familiare.
Il rispetto e la tutela della famiglia costituiscono senza dubbio obiettivo prioritario del Legislatore. Nello stesso senso anche la più recente giurisprudenza conferma di porsi nell’ottica di favorire e incentivare il mantenimento delle relazioni umane all’interno della famiglia. Nelle ipotesi di crisi del rapporto di coppia, i complessi legami familiari possono allentarsi nei confronti dei figli, con il rischio di renderli irrecuperabili. Per tali ragioni ogni vicenda processuale e iniziativa giudiziale anche relativa alla responsabilità genitoriale, devono essere valutate nel rispetto della minore incidenza possibile sulla relazione genitore-figlio.
Avendo chiare le premesse e gli obiettivi cui tende il nostro ordinamento, è auspicabile la realizzazione di un reale percorso di sana, autentica ed effettiva bigenitorialità a beneficio dei figli, delle famiglie o di ogni suo componente.
In conclusione, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale italiana si muove nella direzione della piena attuazione del principio di bigenitorialità, anche nei casi più critici, valorizzando il diritto del minore a relazioni affettive stabili e significative con entrambi i genitori. L’ascolto del minore, centrale nelle dinamiche familiari, rappresenta uno strumento decisivo per la valutazione concreta e personalizzata delle situazioni familiari.
Il rispetto della famiglia resta un obiettivo prioritario del legislatore e della giurisprudenza. Solo attraverso un approccio attento, rigoroso e umano è possibile garantire relazioni familiari autentiche, anche in presenza di crisi, e favorire un modello di genitorialità condivisa che giovi a tutte le parti coinvolte, in primis ai figli.
Avv. Giovanni Reho, Avv. Laura Summo, rehoandpartners


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