Al via nuove misure per le Pmi condivise dall’ABI e dalle altre Associazioni delle imprese Un nuovo accordo in favore delle Pmi italiane è stato firmato il primo luglio a Roma dall’Abi, Rete Imprese Italia e le altre associazioni di imprese (Alleanza Cooperative), Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria.
Considerata l’attuale congiuntura economica, all’interno della quale non si attenuano le tensioni finanziare delle imprese, l’Abi e le Associazioni delle imprese hanno aggiornato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, manifestano un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest’ultimo per effetto della crisi economica.
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:
– Operazioni di sospensione dei finanziamenti.
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
– Operazioni di allungamento dei finanziamenti. È prevista la possibilità:
a) di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
b) di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per
esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
c) diallungareperunmassimodi120giornilescadenzedelcreditoagrariodiconduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di
analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
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