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rs(di Martina Fruzzetti) Si sente spesso parlare di dissesto delle banche, fallimenti e perdita dei risparmi di una vita da parte delle persone. Il rapporto fiduciario che legava l’istituto al risparmiatore/correntista sembra cedere. E’ necessario quindi porsi un interrogativo: come reagiscono le istituzioni?

A fronte dell’aumento di tale fenomeno l’UE ha preso approcci diversi nel tempo.

Infatti, in un primo momento a fronte della crisi dell’eurozona si sono previsti interventi all’insegna del bail out (meccanismo di salvataggio esterno) facendo ricorso agli aiuti dei singoli stati membri nonché il coinvolgimento dei fondi di salvataggio.

Successivamente, si sono introdotte nuove regole sul tema del risanamento degli istituti di credito modificandone il presupposto: il costo della crisi sarà sostenuto integralmente dalla banca attraverso i suoi azionisti esonerando l’intervento statale.

Tali disposizioni hanno trovato coronamento nella direttiva UE BRR (Banck Recovery and restore directive) ove si prevede che gli istituti di credito dovranno predisporre un Piano di Risanamento contenente le regole da adottare in caso di dissesto, salvo l’intervento in via preventiva delle Autorità che potranno sollecitare l’attuazione del piano, sostituire gli organi interni nonché avviare l’amministrazione straordinaria.

Di contro, qualora tale piano risulti insufficiente sono previsti numerosi strumenti di prevenzione proporzionali al grado della situazione, che prevedono, in ultima istanza la procedura del bail in.

Attraverso questo meccanismo le perdite di capitale vengono assorbite attraverso le azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli azionisti che ne vedono ridurre l’importo o la conversione in caso di obbligazioni subordinate. Qualora poi tale riduzione non bastasse si attingerebbe alle obbligazioni non garantite.

Tuttavia tra soggetti coinvolti nella procedura non vi è par condicio ma vige una stretta gerarchia in applicazione del principio sopra menzionato.

rgdssrsInfatti nella relazione della Banca d’Italia si legge espressamente: “ l’Ordine di priorità per il bail in è il seguente:

1) azionisti;

2) detentori di altri strumenti di capitale;

3) altri creditori subordinati;

4) creditori chirografari;

5) persone fisiche e le piccole/medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;

6) il fondo di garanzia dei depositi contribuisce al bail in al posto dei depositanti protetti”.

Da ciò sembra evincersi il principio base della normativa UE, ovvero chi detiene strumenti più rischiosi deve contribuire in misura maggiore all’eventuale risanamento; solo in caso di insufficienza saranno chiamati ad intervenire altri soggetti detentori di strumenti finanziari.

Ovviamente non tutte le categorie sono sottoposte alla procedura in oggetto; infatti sempre la relazione della Banca d’Italia espone sinteticamente le passività escluse dall’ambito di applicazione che sono:

“i) depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;

ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;

iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;

iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;

v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;

vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.”

A fronte di tale scenario normativo una domanda è d’obbligo: come tutelarsi dai rischi?

In primo luogo l’investitore/correntista dovrà porre attenzione al rating  (la valutazione delle agenzie internazionali) e al consenso degli analisti su un eventuale acquisto,mantenimento o vendita di un titolo.

Utile può essere anche  il coefficiente di solidità patrimoniale (Cet 1) indicato nelle comunicazioni di bilancio rappresentante il rapporto tra capitale ordinario versato e attività ponderate per il rischio delle banche. In altre parole più alto è il Cet 1, maggiore è la solidità dell’istituto; di contro se tale parametro scende sotto la scoglia limite fissata dalla Banca Centrale, l’istituto deve porre in atto operazioni di rafforzamento patrimoniale.

In altre parole, a fronte di tale scenario europeo appare utile una maggiore informazione dei risparmiatori/correntisti sul tema che appare molto rischioso se non corredato di apposita trasparenza da parte di tutti i soggetti coinvolti.

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