Il Prof. Avv. Luigi Viola commenta così la sentenza della Consulta sulla mediazione obbligatoria: “Non bisogna farsi prendere da facili allarmismi o entusiasmi (a seconda dei punti di vista); si devono attendere le motivazioni della pronuncia perché:
1) se questa ha preso in esame il solo profilo dell’eccesso di delega ritenendolo assorbente, senza prendere posizione sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia è neutra, nel senso che si focalizza solo su un aspetto formale e non sostanziale; 2) se questa ha accolto la sola critica dell’eccesso di delega, rigettando le presunte censure sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia implicitamente conferma la bontà dell’istituto ed anche della sua obbligatorietà, così facendo emergere esclusivamente un vizio formale ed, anzi, rafforzandola nella sua sostanza. In entrambi i casi, l’obbligatorietà può essere ripristinata con un atto avente forza di legge e, addirittura nel secondo caso, di medesimo contenuto”.
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