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wifi2(di Mario Tocci) – Allorché ho iniziato a redigere questo pezzo, mi sono sforzato di reperire un titolo invero provocatorio. Tuttavia, meditando sulla questione che in esso ho deciso di trattare e offrire all’attenzione dei lettori, mi sono avveduto – con amarezza e delusione – di quanto il titolo prescelto rispecchiasse la realtà.

Orbene, in un’Italia che si candida a diventare – almeno in Europa – il Paese leader della digitalizzazione ed informatizzazione di ogni aspetto della vita quotidiana (basti pensare all’introduzione dell’obbligo, per i professionisti, di munirsi di caselle di posta elettronica certificata oppure alla rapida messa a punto di una normativa volta a regolamentare, nella prospettiva di renderlo esclusivo e infungibile, il processo telematico), c’è ancora chi punisce un imprenditore della ristorazione per il solo fatto di avere installato nel proprio locale quattro palmari da mettere a disposizione dei clienti per la navigazione nella rete internet.
I solerti comminatori della sanzione punitiva della descritta condotta – cui va, in modo scevro da sarcasmi di basso cabotaggio, tributato il massimo rispetto (d’altronde dovuto a chiunque presti, in modo onesto e con assoluta buona fede, il proprio lavoro) – hanno inteso applicare il disposto della lettera c ) del comma nono dell’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Ciò significa, per chi non è esperto di diritto, che l’oste interessato dalla triste vicenda – beninteso nella coeva, e più avvincente, release (o veste, se preferite) di gestore di un esercizio di somministrazione di piadine nella bella provincia astigiana – è stato ritenuto responsabile dell’installazione, o comunque individuato come consenziente all’uso, di apparecchi idonei alla pratica del gioco d’azzardo e come tali vietati dalla legge.
L’ordinamento giuridico vieta – e guai se non lo facesse! – l’installazione o il consenso all’utilizzo di strumenti di tale guisa; ma – e guai se così non accadesse – le regole ordinamentali vanno interpretate cum grano salis, ossia con quell’adeguato coefficiente di ragionevolezza che consenta di raggiungere l’effetto desiderato dal Legislatore.
Diversamente, se tanto non si verificasse, si arriverebbe all’arresto di qualsiasi agricoltore nell’atto di recarsi al lavoro al mattino con vanghe e forconi (chi dubita si tratti di strumenti atti ad offendere?) oppure all’irrogazione di sanzioni a chiunque salga a bordo di un aereo con un telefono radiomobile (sfido tutti i lettori a contestare la tesi secondo cui, in potenza, ogni passeggero munito di cellulare potrebbe essere un dirottatore, per fanatismo religioso o diletto, intenzionato a usare il medesimo onde disturbare il complesso sistema di pilotaggio del velivolo).
Sono un uomo buono – nell’accezione di Bentham, rivisitata da Russell – poiché incline ad affermare apertis verbis ciò che penso.
Quindi sento il bisogno di dire che reputo inadeguata e incongrua la sanzione comminata all’imprenditore di cui si discetta.
Le conseguenze di un accredito giurisprudenziale – insperato ed insperabile, per converso essendo auspicabile l’adizione dell’Autorità Giudiziaria (rimanendo competente, secondo l’insegnamento della Corte Suprema nella nota sentenza 23109/2010, quanto alle sanzioni civili, quella ordinaria) – della tesi sottesa sarebbero devastanti: in nessun luogo aperto al pubblico si potrebbero utilizzare apparecchi abilitati alla navigazione su internet.
Quali i risultati concreti? Molteplici e sconvolgenti; ad esempio: non si potrebbero più ingannare i tempi morti leggendo giornali ed e-book durante le attese negli uffici pubblici, ove – con buona pace del de facto dismesso articolo 97 della Carta Costituzionale – dovrebbero scomparire i totem deputati a permettere l’espletamento automatico di alcuni servizi (consultazioni di dati, prenotazioni varie, ecc.).
Suvvia, non è così che si aiuta quella benefica Rivoluzione Digitale da tanti condivisibilmente invocata! Anzi, così la si ostacola! E non è bello!
Auguri, Italia!

Mario Tocci
Avvocato – docente nella L.U.de.S. di Lugano

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