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di Avv. Giovanni Reho – Il presente contributo analizza la disciplina delle dimissioni volontarie per assenza ingiustificata introdotta dal comma 7-bis dell’art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, così come modificato dalla Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Si esaminano le condizioni per la risoluzione del rapporto di lavoro, la procedura da seguire, le implicazioni per le parti e le indicazioni operative fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

  1. Inquadramento normativo

Il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro, all’art. 26 disciplina le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il comma 7-bis, introdotto dalla Legge n. 203/2024, prevede che: “Il rapporto di lavoro si considera risolto se il lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quindici giorni lavorativi, salvo che dimostri l’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza.”

Tale disposizione mira a contrastare il fenomeno delle assenze ingiustificate prolungate che, di fatto, interrompono la prestazione lavorativa senza una formale cessazione del rapporto.

  1. Condizioni per la risoluzione del rapporto

Affinché il rapporto di lavoro si consideri risolto ai sensi del comma 7-bis, devono sussistere le seguenti condizioni:

Assenza ingiustificata: il lavoratore si assenta dal lavoro senza fornire giustificazioni valide;

Durata dell’assenza: l’assenza supera i quindici giorni lavorativi consecutivi, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicabile;

Mancata comunicazione: il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza.

In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro può considerare il rapporto di lavoro risolto per dimissioni volontarie del lavoratore.

  1. Procedura operativa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 579/2025, ha fornito indicazioni operative sulla procedura da seguire:

(I) Verifica dell’assenza: il datore di lavoro accerta l’assenza ingiustificata del lavoratore per oltre quindici giorni lavorativi consecutivi;

(II) Comunicazione all’INL: il datore di lavoro trasmette all’INL territorialmente competente una comunicazione utilizzando il modulo allegato alla nota n. 579/2025;

(III) Attesa del riscontro: l’INL ha trenta giorni per effettuare le verifiche del caso. Se il lavoratore non fornisce giustificazioni valide, il rapporto di lavoro si considera risolto;

(IV) Comunicazione al Centro per l’Impiego: il datore di lavoro invia il modello Unilav con la causale “dimissioni” e indica la data di risoluzione del rapporto, che coincide con il sedicesimo giorno di assenza;

(V) Adempimenti previdenziali: nel flusso UniEmens all’INPS, il datore di lavoro inserisce il codice “1Y” per indicare la risoluzione ex art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015.

  1. Implicazioni per le parti

Per il datore di lavoro:

  • Non è dovuto il contributo di licenziamento;
  • Può trattenere l’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto collettivo;
  • Deve redigere il cedolino paga trattenendo le giornate di assenza.

Per il lavoratore:

  • Non è necessario presentare le dimissioni telematiche;
  • Non ha diritto alla NASpI, salvo che dimostri l’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza;
  • Non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva.
  1. Conclusioni

La disciplina introdotta dal comma 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 offre uno strumento per gestire le assenze ingiustificate prolungate, consentendo al datore di lavoro di considerare risolto il rapporto in assenza di comunicazioni da parte del lavoratore. Tuttavia, è fondamentale seguire scrupolosamente la procedura prevista e documentare adeguatamente ogni fase, al fine di evitare contestazioni e garantire la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

  1. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro)

Nota INL n. 579/2025

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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