di Avv. Giovanni Reho – Il presente contributo analizza la disciplina delle dimissioni volontarie per assenza ingiustificata introdotta dal comma 7-bis dell’art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, così come modificato dalla Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Si esaminano le condizioni per la risoluzione del rapporto di lavoro, la procedura da seguire, le implicazioni per le parti e le indicazioni operative fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- Inquadramento normativo
Il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di lavoro, all’art. 26 disciplina le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il comma 7-bis, introdotto dalla Legge n. 203/2024, prevede che: “Il rapporto di lavoro si considera risolto se il lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quindici giorni lavorativi, salvo che dimostri l’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza.”
Tale disposizione mira a contrastare il fenomeno delle assenze ingiustificate prolungate che, di fatto, interrompono la prestazione lavorativa senza una formale cessazione del rapporto.
- Condizioni per la risoluzione del rapporto
Affinché il rapporto di lavoro si consideri risolto ai sensi del comma 7-bis, devono sussistere le seguenti condizioni:
Assenza ingiustificata: il lavoratore si assenta dal lavoro senza fornire giustificazioni valide;
Durata dell’assenza: l’assenza supera i quindici giorni lavorativi consecutivi, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicabile;
Mancata comunicazione: il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza.
In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro può considerare il rapporto di lavoro risolto per dimissioni volontarie del lavoratore.
- Procedura operativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 579/2025, ha fornito indicazioni operative sulla procedura da seguire:
(I) Verifica dell’assenza: il datore di lavoro accerta l’assenza ingiustificata del lavoratore per oltre quindici giorni lavorativi consecutivi;
(II) Comunicazione all’INL: il datore di lavoro trasmette all’INL territorialmente competente una comunicazione utilizzando il modulo allegato alla nota n. 579/2025;
(III) Attesa del riscontro: l’INL ha trenta giorni per effettuare le verifiche del caso. Se il lavoratore non fornisce giustificazioni valide, il rapporto di lavoro si considera risolto;
(IV) Comunicazione al Centro per l’Impiego: il datore di lavoro invia il modello Unilav con la causale “dimissioni” e indica la data di risoluzione del rapporto, che coincide con il sedicesimo giorno di assenza;
(V) Adempimenti previdenziali: nel flusso UniEmens all’INPS, il datore di lavoro inserisce il codice “1Y” per indicare la risoluzione ex art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015.
- Implicazioni per le parti
Per il datore di lavoro:
- Non è dovuto il contributo di licenziamento;
- Può trattenere l’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto collettivo;
- Deve redigere il cedolino paga trattenendo le giornate di assenza.
Per il lavoratore:
- Non è necessario presentare le dimissioni telematiche;
- Non ha diritto alla NASpI, salvo che dimostri l’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza;
- Non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva.
- Conclusioni
La disciplina introdotta dal comma 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 offre uno strumento per gestire le assenze ingiustificate prolungate, consentendo al datore di lavoro di considerare risolto il rapporto in assenza di comunicazioni da parte del lavoratore. Tuttavia, è fondamentale seguire scrupolosamente la procedura prevista e documentare adeguatamente ogni fase, al fine di evitare contestazioni e garantire la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
- Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro)
Nota INL n. 579/2025
Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners


Contenuti pubblicitari generati con l’intelligenza artificiale: trasparenza, ai act e tutela del consumatore
Il caso Roggero e il peso delle circostanze. Una riflessione sulla legittima difesa e sul difficile compito del giudicare
Posta elettronica aziendale del dipendente: condizioni di legittimità per l’accesso del datore di lavoro
Estensione dell’obbligo di repêchage al gruppo societario in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo