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di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – Nell’ambito di una separazione è molto frequente ricevere da parte dei genitori richieste di chiarimenti sull’Assegno Unico e Universale. La sua introduzione ha inciso non soltanto sul sistema delle prestazioni sociali, ma anche sul diritto di famiglia. Tale misura nasce come strumento di sostegno economico alla genitorialità ma la sua gestione nei rapporti tra genitori separati o divorziati ha sin da subito posto questioni interpretative che coinvolgono principi cardine del diritto di famiglia: il mantenimento dei figli, la responsabilità genitoriale e la tutela del preminente interesse del minore.

In questo contesto assume particolare rilievo la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 16632 del 27 maggio 2026, che offre importanti indicazioni sul rapporto tra assegno unico e affidamento condiviso, confermando una tendenza giurisprudenziale sempre più orientata a privilegiare la cura del minore.

Sebbene l’assegno unico abbia natura assistenziale e pubblicistica, la sua concreta destinazione diviene particolarmente rilevante quando i genitori non convivono ed è infatti per tale ragione che nell’ambito di una separazione o di un divorzio, il tema suscita spesso conflitti talvolta anche accesi.

Nelle ipotesi di affidamento condiviso dei figli, modello che si fonda sul principio della bigenitorialità e sulla comune responsabilità dei genitori nella crescita e nel mantenimento dei figli, la condivisione della responsabilità genitoriale non coincide necessariamente con una perfetta simmetria nell’organizzazione della vita quotidiana del minore. Nella maggior parte dei casi, infatti, il figlio continua ad avere una residenza prevalente presso uno dei genitori, il cosiddetto genitore collocatario, che sostiene direttamente la maggior parte delle spese correnti e provvede alle esigenze quotidiane del minore.

È proprio in tale contesto che si inserisce il dibattito relativo alla destinazione dell’assegno unico: se esso debba essere automaticamente ripartito tra i genitori in ragione dell’affidamento condiviso oppure attribuito al genitore che concretamente si occupa della gestione ordinaria della vita del figlio.

Nella richiamata sentenza in commento la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte in un procedimento di divorzio nel quale il giudice d’appello aveva disposto la ripartizione paritaria dell’assegno unico tra i genitori sulla base del principio dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. La Cassazione ha invece ritenuto non condivisibile tale impostazione, osservando come la disciplina contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 230/2021 non possa essere interpretata in modo rigidamente formale. Secondo la Corte, le disposizioni che regolano l’erogazione dell’assegno unico rispondono principalmente all’esigenza di disciplinare il rapporto tra i genitori e l’ente erogatore, evitando conflitti nella fase amministrativa di richiesta del beneficio. Diversa è invece la prospettiva del giudice della famiglia, il quale è chiamato a valutare concretamente quale soluzione sia maggiormente conforme all’interesse del minore.

Da tale premessa deriva il principio secondo cui l’assegno unico può essere attribuito integralmente al genitore collocatario, poiché è quest’ultimo che provvede ordinariamente ai bisogni immediati del figlio e ne gestisce le esigenze quotidiane. La percezione dell’intero importo non costituisce un vantaggio personale del genitore beneficiario, ma rappresenta uno strumento destinato alla soddisfazione degli interessi della prole.

Tale pronuncia è estremamente interessante quanto al metodo interpretativo seguito dalla Corte di Cassazione. Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato una lettura meramente formale dell’affidamento condiviso. La condivisione delle decisioni fondamentali relative ai figli non implica necessariamente una perfetta equiparazione delle posizioni economiche e organizzative dei genitori. Anche in materia di mantenimento, i giudici sono chiamati a valutare una pluralità di elementi: le risorse economiche delle parti, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il contributo concreto fornito alla loro crescita e le effettive esigenze della prole. L’ordinanza in commento si colloca coerentemente in questa linea evolutiva, riaffermando che l’interprete non può limitarsi ad applicare criteri astratti, dovendo invece qualificare quale soluzione garantisca in concreto la più efficace tutela dei figli.

Si conferma pertanto la centralità del principio dell’interesse superiore del minore, che costituisce oggi il parametro interpretativo fondamentale dell’intero diritto di famiglia. Non è il genitore a essere titolare sostanziale del beneficio economico, ma il figlio, le cui esigenze devono orientare ogni valutazione giudiziale. L’assegno unico, pur essendo formalmente corrisposto ad un genitore, conserva infatti una funzione strumentale rispetto al mantenimento e al benessere della prole.

In questa prospettiva, la pronuncia della Cassazione appare particolarmente significativa perché evita che il principio dell’affidamento condiviso venga interpretato come una rigida regola formale, ribadendo invece la necessità di un approccio concreto e personalizzato alle dinamiche familiari.

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