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di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – L’assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più delicati e controversi del diritto di famiglia, poiché incide direttamente sull’equilibrio economico tra ex coniugi e, più in generale, sulla concreta attuazione dei principi di solidarietà post-coniugale. Sul punto, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, ord. 19 marzo 2026, n. 6533 offre un chiarimento di particolare rilievo, destinato ad avere importanti ricadute pratiche sia per gli operatori del diritto sia, soprattutto, per i coniugi che si trovano ad affrontare un giudizio di divorzio.

La sentenza in commento affronta il tema del rapporto tra onere della prova e poteri istruttori officiosi del giudice, con specifico riferimento alle indagini patrimoniali e reddituali previste dall’art. 5, comma 9, della legge sul divorzio, nel testo applicabile prima della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Il caso esaminato dalla Corte trae origine da una vicenda molto frequente nella prassi giudiziaria. È piuttosto comune, infatti, che un coniuge contesti il riconoscimento dell’assegno divorzile in capo all’altro.  Nel caso di specie, il marito chiedeva al giudice lo svolgimento di indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria, al fine di accertare in modo completo redditi, beni e stile di vita della controparte. Tali approfondimenti istruttori venivano negati con la motivazione che il marito aveva omesso di assolvere all’onere probatorio sullo stesso gravante e che le consistenze patrimoniali della moglie erano comunque “conoscibili” dal partner.

Tale impostazione è stata ritenuta erronea dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso del marito affermando un principio di rilevante importanza. Quando una parte allega fatti specifici e circostanziati idonei a porre in dubbio la completezza o la veridicità della documentazione economica dell’altro coniuge, il giudice non può limitarsi a richiamare il riparto dell’onere della prova per rigettare la richiesta di indagini patrimoniali, ma deve valutare concretamente se tali elementi giustifichino l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio da parte del giudice stesso.

Il fondamento normativo è ravvisabile nell’art. 5, comma 9, della legge sul divorzio che prevede che, in caso di contestazioni, il giudice possa disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita delle parti, anche avvalendosi della polizia tributaria. Tale potere risponde all’esigenza di garantire una ricostruzione quanto più possibile veritiera della situazione economica degli ex coniugi, in un contesto in cui le informazioni rilevanti sono spesso nella disponibilità esclusiva delle parti e possono essere, almeno in parte, occultate o rappresentate in modo incompleto. La finalità ultima di tale principio è proprio quella di essere funzionale al processo di famiglia, accertando la reale capacità economica delle parti al fine di adottare decisioni eque e conformi ai principi costituzionali di solidarietà e tutela della famiglia.

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui le indagini patrimoniali non servono a sopperire a una totale carenza probatoria della parte, ma a integrare un quadro istruttorio già delineato, quando emergano elementi concreti che ne mettano in dubbio la completezza.

Non è dunque sufficiente una contestazione generica da parte del coniuge che faccia istanza di approfondimento patrimoniale, ma è necessario che la parte interessata alleghi fatti specifici, precisi e circostanziati tali da sollevare il dubbio sull’effettiva completezza della disclosure economico-patrimoniale offerta dall’altra parte.

La Cassazione precisa che il diniego delle indagini patrimoniali deve essere fondato su una motivazione adeguata, che dia conto della superfluità dell’iniziativa istruttoria e della sufficienza degli elementi già acquisiti. Non è invece ammissibile un rigetto che si fondi esclusivamente sul mancato assolvimento dell’onere della prova o su considerazioni astratte, come la presunta conoscibilità dei beni da parte dell’altro coniuge. Un simile approccio, infatti, rischierebbe di svilire la funzione stessa delle indagini ufficiose, le quali sono specificamente dirette a far emergere situazioni non pienamente conoscibili o non completamente documentate dalle parti.

Viene tuttavia ribadito con forza il principio di trasparenza e buona fede che deve governare il comportamento processuale delle parti. Ciascuno è infatti tenuto a rappresentare in modo completo e veritiero la propria situazione economico-patrimoniale, producendo tutta la documentazione utile e rilevante, anche quando non sia favorevole ai propri interessi.

La decisione in commento, dunque, risulta estremamente importante per ragioni di garanzia che il giudizio divorzile sia fondato su una rappresentazione completa e trasparente delle disponibilità economiche delle parti. Da ultimo, non si può trascurare di considerare come, nel diritto di famiglia, il giudice è chiamato a svolgere un ruolo attivo, valutando con attenzione gli elementi offerti dalle parti e utilizzando, quando necessario, gli strumenti istruttori messi a disposizione dall’ordinamento. Solo in questo modo è possibile garantire decisioni realmente giuste, fondate su una conoscenza completa e autentica delle condizioni economiche degli ex coniugi, quindi rispettose dei principi di equità e solidarietà che stanno alla base dell’assegno divorzile.

Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo

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