di Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo – Come noto, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’assegno di divorzio si giustifica sul piano attributivo grazie al contributo del coniuge nella formazione della vita e del patrimonio familiare, rilevando in tale senso la ragione dello squilibrio patrimoniale tra i coniugi.
Nel frattempo, la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ampiamento affinato l’applicazione concreta del menzionato principio, alla luce delle molteplici e diverse fattispecie concrete.
Significativa in tale senso la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 27945 del 4 luglio 2023 che afferma i seguenti concorrenti principi.
Non è necessario che sia provato che il patrimonio del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno di divorzio trovi la sua “esclusiva giustificazione” nell’attività familiare del richiedente l’assegno. La norma non richiede tale esclusività, essendo sufficiente e necessario che sia stato prestato un contributo personale e duraturo alle esigenze della famiglia.
Non è richiesto, ai fini attributivi dell’assegno divorzile, che il contributo familiare del coniuge richiedente l’assegno abbia la connotazione di “dedizione esclusiva” alla famiglia, potendo infatti coesistere ad esempio anche con la possibilità di una occupazione lavorativa part-time. In questo caso, si tratta di operare una valutazione sul determinativo del quantum dell’assegno, senza invece possibilità di escluderlo per una non richiesta esclusività del lavoro familiare.
Sono irrilevanti le motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere la scelta di sacrificare eventuali occasioni lavorative o di crescita personale per dedicarsi alla famiglia. Non è dunque necessario indagare sulle ragioni di tale sacrificio a vantaggio della decisione in favore del contributo domestico che una volta adottata si considera di fatto accettata e condivisa dall’altro coniuge. Come ha precisato la Corte di Cassazione, la parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ovvero per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni.
Si tratta di una indagine irrilevante: obiettivo primario dell’assegno divorzile è quello di compensare lo squilibrio economico derivante dalla decisione di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia.
Si tratta in conclusione di una sentenza di fondamentale importanza interpretativa in quanto giova alla risoluzione di molte fattispecie concrete nelle quali il diritto all’assegno divorzile è contesto, sebbene sia pacifica l’attività domestica e familiare del coniuge richiedente.
Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo
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