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Probabilmente, non tutti sanno che sino a poco tempo fa l’immagine di Einstein non poteva essere usata per scopi di lucro. Eh si, quando diventi famoso, come Einstein, anche il tuo volto può diventare un’ icona e dopo la tua morte, solo i tuoi eredi o chi per loro, possono continuare a “sfruttarti” economicamente, da noi fino a 70 anni dopo la morte, secondo la legge sul diritto d’autore.

Scherzi a parte. Pare che lo scienziato avesse concesso tutti i diritti di sfruttamento in relazione al suo volto e al suo nome all’ Università Ebraica di Gerusalemme, anche se nelle sue volontà pare non risultino disposizioni precise su sfruttamenti  pubblicitari e che, quando era in vita, Einstein non abbia ricevuto alcun compenso monetario per l’uso della sua immagine.

Tuttavia, il 15 ottobre 2012, un giudice federale californiano ha respinto l’istanza dell’Università Ebraica di Gerusalemme (“Hebrew University”) nella sua causa contro General Motors LLC (“GM”) rispetto all’uso dell’immagine di Albert Einstein apparsa in una pubblicità della GM, ritenendo che i diritti sullo sfruttamento pubblicitario del volto e del nome dello scienziato siano oramai scaduti e che attualmente rientrano nel pubblico dominio.

La Corte ha dichiarato che in New Jersey i diritti di pubblicità post-mortem durano non più di 50 anni dopo la morte di una persona (da noi lo ricordiamo sono 70). Considerando che Einstein è morto nel 1955, la sentenza ha dichiarato che i diritti sull’immagine del genio sono a questo punto di dominio pubblico.

L’istanza dell’Università Ebraica è sorta quando nel 2009 la GM ha creato, utilizzando il volto di Albert Einstein, un montaggio digitale, copiando il volto dello scienziato su un fisico muscoloso e usando il montaggio come immagine per promuovere un ATV -All Terrain Vehicle- della GM, con sotto lo slogan “le idee sono troppo sexy”. L’immagine è stata concessa in licenza e l’annuncio è apparso nella edizione più sexy del magazine People “Man Alive”. L’università ebraica ha dichiarato di possedere l’uso esclusivo del nome di Einstein e dell’immagine del suo volto come beneficiario sotto la espressa volontà di Einstein, anche se le volontà tacciono per quanto riguarda i diritti di pubblicità, citando così la GM davanti alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti e al Distretto Centrale della California per violazione di marchio, concorrenza sleale e per aver  sfruttato indebitamente l’immagine di Einstein.

L’Università Ebraica ha presentato una mozione, chiedendo che la Corte accertasse che la durata del diritto post-mortem di sfruttamento dei diritti di pubblicità sull’immagine è a tempo indeterminato ai sensi del diritto comune del New Jersey e che tale diritto dura per almeno 70 anni dopo la morte di una persona. GM ha replicato asserendo che qualsiasi legge comune sui diritti di pubblicità nel New Jersey ha una durata inferiore a 55 anni dopo la morte di una persona e ha chiesto che il caso venisse respinto perché Einstein è morto 57 anni fa, pertanto, ogni diritto post-mortem sull’ immagine dello scienziato doveva considerarsi scaduto al momento della denuncia dell’Università Ebraica.

I giudici hanno osservato che il legislatore del New Jersey si è in realtà rifiutato di promulgare una legge sui diritti di pubblicità post-mortem e che, data la scarsa giurisprudenza sulla questione, “probabilmente la Corte Suprema del New Jersey avrebbe creato confusione consentendo che i diritti  di sfruttamento dell’immagine potessero protrarsi per un tempo indeterminato o comunque a lungo termine. ” Pertanto, la Corte del New Jersey ha riconosciuto che 50 anni fosse un tempo  ragionevole per consentire all’erede di una celebrità defunta di beneficiare del diritto di pubblicità. Di conseguenza, il giudice ha respinto il reclamo presentato.

Annalisa Spedicato

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