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di Avv. Giovanni Reho – L’art. 696 c.p.c. disciplina l’accertamento tecnico preventivo e richiede quale presupposto l’urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o condizione di cose. La giurisprudenza ha però chiarito che il requisito dell’urgenza non deve essere inteso in termini esclusivamente temporali ma, considerata la sua natura di strumento istruttorio preventivo, con riferimento alla necessità di cristallizzare i necessari elementi probatori prima dell’instaurazione del giudizio di merito.

La questione temporale è particolarmente significativa quando si tratta di azioni fondate sull’art. 1669 del Codice civile ricorrendo la fattispecie di gravi difetti di costruzione. In questo caso è previsto un termine decadenziale di dieci anni dalla manifestazione dei vizi e un termine annuale di prescrizione per la denuncia e di prescrizione per l’azione. In questo contesto, la giurisprudenza ha elaborato un orientamento favorevole all’utilizzo dell’accertamento tecnico preventivo anche a distanza di tempo dall’evento.

Quando infatti l’entità e le cause dei vizi, anche per le contestazioni tra le parti, rendano necessarie indagini tecniche, la conoscenza completa idonea a determinare il decorso del termine deve ritenersi conseguita solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici, sicché se prima del giudizio di merito interviene un procedimento per accertamento tecnico preventivo, è al momento del deposito della relazione del consulente nominato in quella sede che va fatta risalire la scoperta dei difetti dell’opera e il decorso del termine annuale per la denuncia.

Questo principio è stato ribadito dalla recente sentenza del Tribunale di Rovigo n. 316 del 2024 secondo cui “la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita solo all’atto di acquisizione delle relazioni peritali, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.

Particolarmente significativa è la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 91/2022 che ha riconosciuto l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’accertamento tecnico preventivo, affermando che “l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis c.p.c. rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione annuale prevista dal secondo comma dell’art. 1669 c.c., interruzione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, coincidente con il deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio”.

Dunque, anche trascorso molto tempo dall’evento dannoso, l’accertamento tecnico preventivo rimane esperibile, a condizione che non siano decorsi i termini di prescrizione dell’azione risarcitoria. Per le azioni fondate sull’art. 1669 c.c., il termine decennale per la manifestazione dei vizi decorre dal compimento dell’opera, mentre il termine annuale di prescrizione decorre dalla denuncia dei vizi, che può essere validamente effettuata proprio attraverso il ricorso per accertamento tecnico preventivo. Per le azioni aquiliane di cui all’art. 2947 del Codice civile, il termine di prescrizione è quinquennale dal fatto illecito.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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