di Giovanni Reho, Sergio Tommasi

  1. Premessa;
  2. Abuso del diritto e principio di buona fede;
  3. Gli elementi identitari dell’abuso del diritto;
  4. Il recesso abusivo dal contratto;
  5. Exceptio doli e risarcimento del danno;
  6. Conclusioni.

  1. Premessa

Il concetto di abuso del diritto ha avuto origine nell’ordinamento francese del tardo Ottocento con l’obiettivo di stabilire un limite etico-morale all’esercizio del diritto soggettivo.

Tale concetto rifletteva l’esigenza sociale di considerare alcuni comportamenti non rilevanti giuridicamente che evidenziavano, secondo la coscienza del tempo, un disvalore etico e la necessità di una possibile correzione extra-giuridica.

La dottrina francese ebbe il merito di individuare alcune forme di esercizio del diritto soggettivo formalmente rispettose della struttura legale suscettibili di provocare una lesione dei diritti di terzi e di perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore. [1]

Sul solco di tale dottrina, la giurisprudenza francese giunse a stabilire la responsabilità del titolare di un diritto esercitato nel rispetto formale delle prerogative consentite che provocava di fatto un pregiudizio ingiusto.

Il divieto dell’abuso del diritto, pur elaborato per la prima volta in Francia, non ha mai avuto una collocazione normativa e ha continuato ad essere applicato dalla giurisprudenza con riferimento al principio di buona fede delle parti nell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 1134 del Code civil.[2]

Nell’ordinamento italiano, tale principio è stato oggetto di scarsa attenzione almeno sino alla seconda metà del Novecento, anche per l’assenza di una nozione giuridica in grado di definirlo compiutamente.[3]

La proposta di inserire nel Codice civile del 1942 la disposizione nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto” non fu accolta per due ordini di ragioni.[4]

Il concetto di abuso del diritto, a causa della sua portata potenzialmente molto ampia, avrebbe rappresentato un elemento di ambiguità rispetto al principio della certezza del diritto, affidando, al contempo, un potere discrezionale al giudice non sempre prevedibile. [5]

Anche nel nostro ordinamento, l’abuso del diritto è stato tuttavia oggetto di approfondita elaborazione giurisprudenziale cui deve essere riconosciuto il merito di aver affermato la sua importanza in relazione ai doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

  1. Abuso del diritto e principio di buona fede

La Corte di Cassazione, per la prima volta negli ‘60, ha stabilito una precisa correlazione tra abuso del diritto e buona fede, stabilendo che “in singoli casi ed in riferimento ai fondamentali precetti della buona fede (come regola di condotta) e della rispondenza dell’ esercizio del diritto agli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e concesso dall’ ordinamento giuridico positivo, l’uso anormale del diritto possa condurre il comportamento del singolo (nel caso concreto) fuori dalla sfera del diritto soggettivo medesimo e che quindi tale comportamento possa costituire un illecito, secondo le norme generali di diritto in materia”.[6]

La progressiva affermazione del principio di abuso del diritto deve peraltro essere riconosciuta alla sua rilettura in chiave costituzionale in relazione al principio di buona fede in una prospettiva che li integra e li completa tra loro.

La buona fede è un canone generale al quale deve ancorarsi la condotta delle parti e l’interpretazione dell’atto giuridico di autonomia privata. L’abuso del diritto ha invece la funzione di stabilire un rapporto tra i poteri conferiti al soggetto privato e lo scopo per il quale essi sono conferiti.[7] Ne consegue che quando la finalità perseguita non corrisponde a quella consentita dall’ordinamento si configura un abuso.

In questo modo, sul piano della valutazione della liceità dei comportamenti privati nell’ambito dell’esercizio di diritti soggettivi, la correlazione tra i richiamati principi funge emblematicamente da criterio di “chiusura del sistema”[8].

Il paradigma del rapporto di reciproca integrazione tra buona fede e abuso del diritto è stato evidenziato per la prima volta dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza, n. 20106/2009 con la quale fu stigmatizzato come abuso il recesso ad nutum dal contratto sottolineando altresì che il rispetto del dovere di correttezza e buona fede deve caratterizzare l’esecuzione del contratto in ogni sua fase. [9] La violazione di tale dovere, anche nell’ambito della previsione di liceità del recesso ad nutum, non esclude da parte del giudice la possibilità di un controllo sulla condotta del contraente quando provoca un ingiusto pregiudizio all’altro contraente, con possibilità di obblighi risarcitori in favore di quest’ultimo.

  1. Gli elementi identitari dell’abuso del diritto

La Corte di Cassazione ha in proposito elaborato quattro elementi identitari dell’abuso del diritto.

La titolarità di un diritto in capo a un soggetto; la possibilità di esercitare tale prerogativa secondo una pluralità di condotte; la circostanza che l’esercizio del diritto, pur formalmente legittimo, risulti censurabile a livello giuridico od extragiuridico; l’ingiustificata sproporzione tra il vantaggio in favore del soggetto titolare del diritto e il nocumento per la controparte.

L’abuso del diritto si configura quindi come l’uso alterato dello schema tipico del diritto onde perseguire obiettivi non meritevoli di tutela diversi da quelli previsti dal legislatore.[10]

  1. Il recesso abusivo dal contratto

La materia contrattuale, ed in particolare l’istituto del recesso dal contratto, è quella che ha avuto maggiore attenzione nella giurisprudenza, con pronunce significative non solo in relazione ai singoli casi considerati ma anche in una prospettiva di generale puntualizzazione dei principi fondanti in materia di abuso del diritto.

Come noto, il recesso rappresenta un tipico atto unilaterale recettizio con cui una parte ha la facoltà di estinguere il vincolo contrattuale tramite comunicazione all’altra parte. Esso può essere previsto dalla legge oppure avere natura convenzionale; può essere esercitato ad nutum senza necessità di giustificazione oppure per giusta causa.[11]

L’esercizio abusivo del recesso ad nutum quando previsto dalla legge, in linea teorica, costituisce una fattispecie residuale rispetto all’abuso del recesso per giusta causa. Essendo infatti previsto dal legislatore, le relative modalità di esercizio soggiacciono ad una implicita valutazione di legittimità e liceità. Ne consegue che uno degli elementi identitari propri dell’abuso di diritto, in questo caso, non trova una reale possibilità di pratica attuazione.  Nella maggioranza delle fattispecie contrattuali il recesso ad nutum implica infatti la concessione di un preavviso alla controparte, spesso stabilito dagli usi o dalle parti; dunque, in linea di principio detto recesso è rimosso dal sindacato del giudice.[12] Nondimeno il giudice, su istanza di parte, potrà attuare un controllo dello statuto negoziale e del comportamento delle parti in occasione del recesso alla luce del principio di buona fede, lealtà e correttezza contrattuale.

Allo stesso modo, in presenza di una giusta causa di recesso tipizzata dalle parti (pur costituendo una “sorta di antidoto all’abuso del diritto”[13]), l’esercizio in concreto del recesso può non sottrarsi al controllo giudiziale in relazione al principio previsto dall’art. 1375 c.c. quale canone fondamentale di rilevanza costituzionale.

Giusta causa e buona fede non sempre sono assimilabili, e, come ha avuto modo di stigmatizzare la giurisprudenza, pur in presenza di una giusta causa di recesso, la parte cui il contratto conferisce il relativo diritto non potrà esercitarlo con modalità arbitrarie.  Allo stesso tempo, in assenza di una previsione contrattuale di recesso per giusta causa, la parte che esercita il recesso deve adottare un comportamento conforme ai principi di correttezza e buona fede. [14]

Nel rispetto di tali principi di fondo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato il rapporto tra abuso del diritto e buona fede in relazione ad una pluralità di fattispecie che hanno riguardato il recesso dal contratto.

Nell’ambito dei contratti di fornitura, la Suprema Corte ha stabilito che la corrispondenza a buona fede dell’esercizio di recesso deve essere valutata osservando i rapporti intercorrenti tra le parti nella loro totalità, perché sia sempre possibile accertare se il diritto di recesso di una parte sia stato esercitato secondo tempistiche e modalità meritevoli di tutela senza finalità di danno per la controparte.[15]

La presenza di una clausola di giusta causa all’ interno di un contratto di apertura di credito non implica che un istituto bancario possa recedere dal contratto secondo modalità arbitrarie, contrastando la ragionevole aspettativa del cliente di poter fare affidamento sui servizi normalmente prestati.[16]

La Suprema Corte ha osservato che, nei contratti di agenzia, la mancata salvaguardia degli interessi della controparte non comporta automaticamente il verificarsi di una circostanza di abuso del diritto quando tale comportamento sia volto al perseguimento di un risultato lecito attraverso mezzi legittimi. [17]

Nell’ambito del contratto di locazione, l’esercizio del diritto potestativo impone alle parti il dovere di agire in buona fede anche nella fase patologica del rapporto così da preservare, ove possibile, gli interessi della controparte, in particolare quella alla conservazione del vincolo contrattuale. [18]

  1. Exceptio doli e risarcimento del danno

La parte che subisce un recesso abusivo può disporre dell’exceptio doli generalis. Tale istituto di natura generale impedisce l’utilizzo sleale delle prerogative attribuite dall’ordinamento e opera, in caso di abuso del diritto, in stretta cooperazione con il principio di buona fede. Nel caso di recesso illegittimo per abuso dal contratto di apertura di credito l’exceptio doli può impedire la restituzione del credito invocato.[19]

Allo stesso tempo, in presenza di una clausola vessatoria, l’exceptio doli avrà lo scopo di paralizzare il recesso abusivo da parte dell’assicuratore in caso di denuncia di sinistro.[20]

La parte che ritiene di avere subito un pregiudizio dal recesso abusivo dal contratto potrà altresì agire in giudizio per il risarcimento del danno. Tale rimedio è stato confermato dalla Suprema Corte che nella sentenza n. 10549/2020 ha stabilito: “Il mancato rispetto del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell’art. 1223 c.c.” Ne consegue che il mancato rispetto del dovere di buona fede durante l’esecuzione del contratto può comportare una diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e configurare un danno patrimoniale comprensivo di danno emergente e lucro cessante.[21]

  1. Conclusioni

L’abuso del diritto, pur non essendo un principio codificato, costituisce una fattispecie ampiamente contemplata nella attuale esperienza giurisprudenziale. Il principio di buona fede si è progressivamente affermato come elemento di misura e di accertamento dell’esercizio abusivo del diritto, inizialmente relegato all’area dell’esecuzione del contratto è diventato un criterio di valutazione del comportamento complessivo delle parti anche in altri ambiti del diritto. L’abuso del diritto costituisce pertanto un principio fondamentale che contribuisce all’equilibrio generale dell’ordinamento, con l’introduzione di un elemento di controllo ulteriore di natura etico-sociale, quando il diritto codificato non si dimostra sufficientemente flessibile nel cogliere il disvalore di condotte apparentemente conformi alla norma giuridica ma di fatto lesive di interessi meritevoli di tutela.

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Giovanni Reho, Sergio Tommasi

Bibliografia:

  • S. Bonanzinga, Abuso del diritto e rimedi esperibili, in Comparazione e diritto civile, 2010
  • Galgano, Il dovere di buona fede e l’abuso del diritto, 1994
  • di diritto bancario – dottrina e giurisprudenza commentata, fasc. I, sez. II, gennaio/marzo 2020
  • Di Ciommo, Il recesso dal contratto di apertura di credito e l’abuso del diritto, in Contratti, n.12/2000
  • Galgano, Diritto Privato, 2019

Giurisprudenza:

  • , sez. III civ., 18 settembre 2009, n. 20106
  • , sez. II civ., 15 novembre 1960, n. 3040
  • , sez. I civ., 16 ottobre 2003, n.15482
  • , sez. I civ., 16 aprile 2021, n. 10125.
  • civ., sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10568
  • , sez. III civ., 13 maggio 2010, n. 13208
  • , sez. I civ., 14 luglio 2000, n. 9321
  • , sez. I civ., 21 maggio 1997, n.4538
  • civ., sez. unite, 24 settembre 2018, n. 22437
  • , sez. III civ., 03 giugno 2020, n.10549

[1] R.S. Bonanzinga, Abuso del diritto e rimedi esperibili, in Comparazione e diritto civile, 2010, p. 9

[2] R.S. Bonanzinga, Abuso del diritto e rimedi esperibili, in Comparazione e diritto civile, 2010, p. 9

[3] Cass., sez. III civ., 18 settembre 2009, n. 20106

[4] R.S. Bonanzinga, Abuso del diritto e rimedi esperibili, in Comparazione e diritto civile, 2010, p. 2

[5] Cass., sez. III civ., 18 settembre 2009, n. 20106

[6] Cass., sez. II civ., 15 novembre 1960, n. 3040

[7] Cass., sez. III civ., 18 settembre 2009, n. 20106

[8] F. Galgano, Il dovere di buona fede e l’abuso del diritto, 1994, p. 23

[9] Cass., sez. III civ., 18 settembre 2009, n. 20106

[10] Cass., sez. III civ., 18 settembre 2009, n. 20106. Non si ravvisa un abuso del diritto nell’ipotesi di meri atti emulativi, che riguardano l’esercizio di un diritto soggettivo privo di utilità per chi lo compie e posto in essere al solo scopo di arrecare nocumento ad altri.

[11] F. Galgano, Diritto Privato, 2019, pp. 339-341

[12] Riv. di diritto bancario – dottrina e giurisprudenza commentata, fasc. I, sez. II, gennaio/marzo 2020, p. 36

[13] Cass., sez. I civ., 14 luglio 2000, n. 9321

[14] Cass., sez. I civ., 21 maggio 1997, n.4538

[15] Cass., sez. I civ., 16 ottobre 2003, n.15482

[16] Cass., sez. I civ., 16 aprile 2021, n. 10125.

[17] Cass. civ., sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10568

[18] Cass., sez. III civ., 13 maggio 2010, n. 13208

[19] F. Di Ciommo, Il recesso dal contratto di apertura di credito e l’abuso del diritto, in Contratti, n.12/2000, p. 6

[20] Cass. civ., sez. unite, 24 settembre 2018, n. 22437

[21] Cass., sez. III civ., 03 giugno 2020, n.10549

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