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arton37995(di Giuseppe La Rosa) Non si placano le polemiche sul bail in, il cosiddetto “salvataggio interno”,  entrato in vigore nel nostro ordinamento  dal 1 gennaio 2016 a seguito del recepimento della normativa europea. La  direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e del  Consiglio, risalente al 15 maggio 2014, ha  istituito delle radicali modifiche per quanto riguarda il quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

In sintesi, il bail in prevede la svalutazione di azioni e crediti posseduti da investitori e la loro riconversione per  assorbire le perdite e ricapitalizzare i bilanci delle banche in difficoltà. Il bail in trova applicazione seguendo un ordine gerarchico,   secondo cui in caso di dissesto della banca chi investe in strumenti finanziari più rischiosi, ad esempio azioni o obbligazioni subordinate, sostenga per  primo le eventuali perdite.

Subito dopo, invece, sono chiamati in causa gli atri creditori e infine i risparmiatori con conti corrente al di sopra dei 100mila euro, fino a tale cifra tutelati dal sistema di garanzia dei depositi. Quindi solo dopo l’esaurimento delle le risorse della categoria più rischiosa si passerà alla categoria seguente.

Al centro, dunque, ancora il tema banche e il rischio sistemico legato alle sofferenze interne di quest’ultime che si ripropone ogni qual volta l’andamento complessivo dell’economia subisce delle turbolenze.

In questi giorni il governo italiano, infatti , è impegnato in una lunga trattativa con la Commissione europea per permettere al nostro Paese di intervenire nel sistema bancario, soprattutto in riferimento alle sofferenze del gruppo Montepaschi, con misure dirette di sostegno pubblico. Tutto ciò,  mentre si attende  la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sui salvataggi bancari.

In questo quadro di incertezza si inseriscono anche le dichiarazioni del  presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, secondo cui  “occorre rivedere la normativa sulle risoluzioni e sul salvataggio bancario innanzitutto per ciò che contrasta con la Costituzione Italiana”.

In merito ai dubbi di incostituzionalità del bail in, tutt’altro che infondati, occorre richiamare all’articolo 47 della nostra Carta Costituzionale che recita:  “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”.

Con il bail in, infatti , i risparmiatori  vengono   inseriti nel novero dei soggetti chiamati a rispondere direttamente con i propri risparmi in caso di dissesto finanziario dell’istituto.  Il ché parrebbe in contrasto con il dettato costituzionale e con il tenore dell’articolo 47, in special modo laddove si richiama alla tutela del risparmio in tutte le sue forme.

Una disposizione quanto mai attuale che lascia il posto a problematiche non ancora risolte, in particolare al rapporto tra  le norme comunitarie, il cui rispetto costituisce un dovere inderogabile, e il rispetto dei valori fondanti del nostro ordinamento. A suscitare le preoccupazioni delle istituzioni e degli esperti è soprattutto il rapporto fiduciario connesso al corretto funzionamento degli intermediari finanziari, e il ruolo centrale che questi rivestono nel sistema economico che rischia di essere compromesso ulteriormente con l’entrata in vigore della nuova normativa.

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