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di Salvatore Primiceri – Nel panorama in evoluzione della giustizia civile, Lecce si distingue con la sottoscrizione di un protocollo innovativo in materia di mediazione, volto a dare attuazione concreta alla riforma Cartabia e a rendere più omogenee, trasparenti ed efficaci le procedure di conciliazione. Firmato il 28 novembre 2025 dopo un lungo percorso di incontri e tavoli tecnici avviato nell’aprile 2024, il documento nasce dalla collaborazione tra il Tribunale di Lecce, per mezzo della delegata della Presidente f.f. dott.ssa Katia Pinto, e tutti i principali Organismi di Mediazione operanti nel circondario. Un lavoro imponente, che ha coinvolto dieci enti accreditati — dagli organismi degli ordini professionali, fino alle società private attive sul territorio — e che ha ottenuto l’ulteriore avallo del Presidente della Corte d’Appello, a conferma del valore sovradistrettuale dell’iniziativa.

L’obiettivo dichiarato è quello di rispondere alle novità introdotte dal D.Lgs 149/2022, che ha ampliato l’ambito della mediazione obbligatoria, irrigidito il sistema delle sanzioni per chi non vi partecipa e potenziato gli incentivi fiscali a favore di chi raggiunge un accordo. La riforma, sebbene ambiziosa, aveva messo in luce una criticità concreta: l’eccessiva eterogeneità delle prassi adottate dai vari Organismi, tanto nella convocazione delle parti quanto nella gestione degli incontri e nella redazione dei verbali, con inevitabili ripercussioni sul lavoro dei magistrati chiamati a verificare la correttezza del procedimento e a valutare eventuali sanzioni. Il protocollo leccese si propone dunque di garantire un modello uniforme e riconoscibile, capace di facilitare l’immediata comprensione delle posizioni assunte dalle parti e di agevolare, anche nel successivo giudizio, il dialogo conciliativo.

Il documento agisce su più piani. Innanzitutto, impone standard chiari per la convocazione delle parti, che dovrà contenere non solo le informazioni obbligatorie previste dalla legge, ma anche un elenco dettagliato degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie, delle indennità previste e, soprattutto, delle possibili conseguenze processuali in caso di mancata partecipazione. La convocazione, inoltre, dovrà essere effettivamente conoscibile: negli episodi di mancato recapito l’Organismo sarà tenuto a verificarne le cause e a rinnovare l’invio, riducendo il rischio di assenze dovute a ragioni meramente formali. Un’attenzione particolare è riservata alla partecipazione personale delle parti, considerata imprescindibile per la genuinità del confronto: l’assenza potrà considerarsi giustificata solo in presenza di impedimenti oggettivi, quali motivi di salute o impossibilità logistiche documentate, mentre la convinzione circa l’infondatezza della pretesa avversaria non potrà più essere invocata come motivo legittimo per disertare l’incontro. Una presa di posizione netta, che mira a responsabilizzare i litiganti e a ridurre il ricorso strumentale al rifiuto della mediazione.

Il protocollo disciplina anche la delega, che dovrà essere rilasciata con criteri uniformi e trasparenti, e definisce con precisione il contenuto minimo dei verbali, che dovranno riportare modalità della convocazione, parti presenti, valore della lite, materie trattate ed eventuali accordi circa la producibilità in giudizio di una consulenza tecnica espletata in mediazione. Proprio questo punto rappresenta un elemento particolarmente innovativo: le parti, infatti, potranno concordare sin da subito la possibilità di utilizzare in giudizio la relazione del consulente nominato dal mediatore, scelta che consente di snellire il futuro processo e di evitare duplicazioni di attività peritale. Il consulente, inoltre, dovrà essere scelto tra i professionisti iscritti all’Albo del Tribunale di Lecce, salvo motivate eccezioni.

Il sistema leccese non si limita tuttavia a regolare le attività degli Organismi, ma chiama in causa direttamente anche la magistratura, invitata ad applicare con rigore le sanzioni previste in caso di mancata partecipazione ingiustificata. Una linea di fermezza coerente con la riforma Cartabia, che ha individuato nella mediazione uno strumento deflattivo necessario per alleggerire il carico dei tribunali. Parallelamente, il protocollo introduce una Commissione permanente – composta da un magistrato, un delegato per ciascun Organismo, un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati e uno dell’Avvocatura dello Stato – incaricata di monitorarne l’attuazione, proporre aggiornamenti e coordinare la formazione dei mediatori. Un organismo stabile e dinamico, pensato per fare del modello leccese un sistema in continua evoluzione.

L’approvazione da parte della Corte d’Appello estende l’applicazione delle linee guida anche alle mediazioni demandate in secondo grado, rendendo il protocollo uno strumento condiviso nell’intero distretto. La sua piena efficacia decorre dal 1° gennaio 2026, data dalla quale tutte le nuove procedure di mediazione iscritte presso gli Organismi del circondario dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nel documento, che sarà pubblicato sui siti istituzionali per garantirne la massima diffusione.

In un momento in cui la giustizia civile italiana affronta ancora tempi lunghi e arretrati significativi, Lecce sceglie dunque la strada della cooperazione istituzionale e della standardizzazione delle buone prassi. Il protocollo rappresenta non solo un manuale operativo, ma anche un segnale culturale: la mediazione non è un ostacolo o un inutile passaggio burocratico, bensì uno spazio da valorizzare, in cui le parti possono trovare una soluzione rapida, sostenibile e condivisa, prima che la lite si trasformi in un processo. Una scelta di responsabilità, che guarda al futuro e che potrebbe trasformarsi in un modello replicabile anche in altri distretti italiani.

Salvatore Primiceri

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