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foto-logo-2013-225.04.14 – A Bologna presso il Golf Club “Le fonti” di Castel San Pietro Terme, c’è stato un incontro all’insegna della ri-conciliazione. Ha ufficializzato l’incontro il Presidente del Golf Club Arch. Ivano Serrantoni, il quale afferma “che nell’ambito delle iniziative che abbiamo avviato per migliorare e promuovere l’attività del Golf Club, possa e debba trovare posto anche la Mediazione Civile e Commerciale, e la valorizzazione della cultura della mediazione, offrendo a cittadini ed alle imprese strumenti concreti per risolvere controversie in via alternativa alla giustizia ordinaria, procedura che attiveremo anche nel nostro club per quei  contenziosi (pochi a dir la verità) che abbiamo, come d’altronde hanno fisiologicamente tutte le attività imprenditoriali”.

Nella Sala delle premiazioni del Golf Club “le Fonti” il Dott. Giovino Lanci, responsabile della sede secondaria di Bologna dell’organismo di Mediazione CNMC Aprile Group, ha  argomentato l’importanza della mediazione, sulla base del questionario cui hanno risposto oltre 100 giocatori di Golf (Imprenditori, professionisti, artigiani, impiegati ecc.) ed i risultati sono stati sorprendenti, “lo strumento della mediazione è quasi sconosciuto, se ne parla magari all’interno del mondo giuridico, ma ben poco nel mondo dei cittadini comuni, anche se in realtà è a loro che serve maggiormente per risolvere problemi che normalmente, con una causa in tribunale, richiedono anni e costi molto superiori rispetto a quello che si ottiene”.

La mediazione civile e commerciale è tornata obbligatoria per le controversie su specifiche materie il 21 settembre 2013 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013 (dopo che il 24 ottobre 2012 la sentenza della Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima l’obbligatorietà della mediazione per eccesso di delega).

 Bisogna essere pronti a far conoscere questo strumento semplificativo e culturalmente rivoluzionario ai cittadini. un mediatore professionista bisogna che sia sempre disponibile a fornire informazioni approfondire, e diffondere la cultura della mediazione.

Tutte le iniziative organizzate per la diffusione della cultura della mediazione, servono proprio a diffondere la conoscenza di uno strumento che potrebbe essere utile a tutti quelli che ad esempio hanno una controversia con un contratto assicurativo, bancario (dove magari è stato accertato l’usura bancaria), per problematiche ereditarie, oppure per un risarcimento da responsabilità medica o sanitaria.

In questi e tanti altri casi la mediazione è obbligatoria per legge oltre ad essere utile per tentare di risolvere i loro problemi al di fuori dei tribunali– spiega inoltre il dott. Giovino Lanci, responsabile della sede di Bologna (studiodiconciliazione.it)

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La mediazione quale soluzione alternativa al conflitto, conosciuta anche con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution). è  veramente una rivoluzione  culturale, perché ci dà la possibilità  di favorire il dialogo e il confronto, ci aiuta a ricercare una soluzione che soddisfi tutti, senza andare in Tribunale e senza compromettere i rapporti.

Il mediatore è un professionista che opera all’interno di un Organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia, non è né un giudice né un arbitro: il suo compito non è stabilire chi ha torto e chi ha ragione e, tantomeno, punire l’uno e premiare l’altro. Il mediatore non ha poteri decisionali vincolanti, non può imporre un suo verdetto contro la volontà dei soggetti, facilita la comunicazione fra le parti, cercando di far emergere prospettive nuove capaci di convincere i contendenti a trovare una soluzione che sia per entrambi soddisfacente, in assoluta riservatezza. In Mediazione, NON il Mediatore ma le parti stabiliscono le loro esigenze, gli interessi ed i contenuti dell’accordo.

Per quanto riguarda i costi, la mediazione prevede le spese di avvio del procedimento (pari a 40 euro) e le spese di mediazione (che variano a seconda del valore della controversia) sono pre-determinate indipendentemente dal numero di incontri.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato, in quanto gli avvocati certificano con la loro firma la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, il verbale diviene immediatamente esecutivo e costituisce titolo esecutivo. Durante il primo incontro denominato di programmazione, Il mediatore, deve chiarire funzione  (tempi, credito d’imposta, esecutività immediata), modalità di svolgimento della mediazione (sessioni congiunte e private). la riservatezza cui tutti devono adempiere e raccogliere dalle parti e dai loro assistenti il consenso ad iniziare la procedura.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, più o meno quanto avrebbe dovuto pagare se si fosse presentato in mediazione: presentarsi, perciò, conviene.

In conclusione non bisogna dimenticare, che Il ruolo dell’avvocato diventa fondamentale nella mediazione. L’avvocato che assiste una parte in mediazione, che intende agire in giudizio, DEVE informare il proprio assistito, sulla possibilità di procedere alla mediazione (per le materie obbligatorie), nel corso della procedura di mediazione, l’avvocato che assiste la parte, deve tenere un atteggiamento consono ai “principi deontologici” e, quindi, nell’interesse del proprio cliente, l’avvocato del proprio assistito, in sede di incontro di mediazione ha il dovere di assumere un atteggiamento NON litigioso.

Da dati statistici depositati al ministero della giustizia, la durata delle procedure in tribunale è pari a 1.066 giorni nei casi  di giustizia ordinaria, in caso di mediazione/conciliazione sono di 82 gg. (aderente comparso, accordo raggiunto).

In sintesi l’incontro si è concluso ricordando che la mediazione è utile:

Quando si ha l’interesse ad ottenere un risultato rapido (massimo   3 mesi).

Quando si vuole conservare un rapporto con la controparte.

Quando si vogliono avere costi certi (indennità pre-determinata).

Quando si vuole avere la riservatezza sui contenuti (sentenze pubbliche sono commentate).

Quando si vuole avere la stessa efficacia di una sentenza (procedimento immediatamente esecutivo).

Infine nella splendida cornice del Golf Club “Le fonti”, non si poteva che concludere con una citazione di Albert Einstein “La pace non può essere mantenuta con la forza, può solo essere raggiunta con la comprensione”.

Buone mediazioni. Vadimonium deserere.

Dott.ssa Maria Francesca Delli

 

 

 

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